Payback dispositivi medici: improcedibilità per carenza di interesse dopo il versamento ridotto (TAR Lazio n. 1021 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di payback, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, estingue l’obbligazione gravante sulla fornitrice per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne deriva che il ricorso proposto avverso i provvedimenti regionali applicativi della disciplina del payback è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, quando la parte ricorrente dichiari in udienza l’avvenuto versamento della quota ridotta e la Regione ne confermi la circostanza. La definizione del giudizio in tali termini giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto dirigenziale della Regione Toscana che, in applicazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, aveva approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del cd. payback per gli anni 2015-2018. Con il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, la società contestava il decreto regionale e gli atti connessi, i decreti ministeriali attuativi e le circolari richiamate, chiedendo altresì la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno.

La questione giungeva alla camera di consiglio del 9 gennaio 2026. Nelle more del giudizio era entrata in vigore una nuova disciplina che consentiva alle fornitrici di assolvere gli obblighi di ripiano mediante il pagamento di una quota ridotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, in pendenza di giudizio, è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025. La norma dispone che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici previsti dall’art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015 e dall’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali.

La Corte sottolinea che l’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione gravante sulla fornitrice per gli anni considerati e le preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Le Regioni accertano l’avvenuto versamento e comunicano l’esito alla segreteria del TAR Lazio, con ciò determinandosi la cessazione della materia del contendere in relazione ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali, con compensazione delle spese.

Nel caso concreto, il difensore della società ha dichiarato in udienza che la ricorrente ha corrisposto la somma ridotta prevista dalla nuova disciplina e che, di conseguenza, non ha più interesse alla prosecuzione del contenzioso. La circostanza è stata confermata dalla Regione resistente.

Il Collegio, preso atto della dichiarazione, dichiara il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, non residuando alcuna utilità nella decisione della controversia. L’andamento del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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