Occupazione sine titulo di immobile confiscato e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 1859 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione della pretesa al pagamento di un’indennità di occupazione sine titulo, avanzata dal Comune in relazione a un immobile acquisito al suo patrimonio disponibile a seguito di confisca per lottizzazione abusiva, involge una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Ove l’Amministrazione agisca nell’esercizio di un potere vincolato, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo. Ai fini della prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario trova applicazione l’art. 11 c.p.a.
Il Fatto
Il Comune, dopo l’acquisizione al proprio patrimonio disponibile di un complesso immobiliare a destinazione alberghiera in esito a confisca per lottizzazione abusiva, ha intimato alle società proprietarie il pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione sine titulo per un determinato periodo, oltre a un importo mensile per il periodo successivo, nelle more della definitiva determinazione del canone. Il provvedimento richiamavalorizzazioni immobiliari, avendo l’ente demandato a professionalità esterne la stima del compendio.
Le società hanno impugnato davanti al TAR sia il provvedimento dirigenziale di richiesta del pagamento sia la delibera di Giunta presupposta, deducendo l’eccesso di potere e la violazione di legge. Esse contestano la debenza del canone, sostenendo che i beni non sarebbero ancora definitivamente acquisiti al patrimonio comunale e che la quantificazione provvisoria sarebbe priva di adeguati parametri valutativi. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Oggetto della controversia è la contestazione del pagamento di un’indennità di occupazione sine titulo conseguente all’acquisizione al patrimonio dell’ente a seguito di confisca per lottizzazione abusiva del complesso immobiliare di proprietà dei ricorrenti.
La pretesa azionata ha dunque natura patrimoniale e attiene a posizioni di diritto e di obbligo delle parti, non a posizioni di interesse legittimo. Il thema decidendum non involge l’esercizio di una potestà autoritativa, ma la sussistenza e la misura di un’obbligazione.
Il Collegio osserva che, a fronte di una determinazione che costituisce esercizio di un potere vincolato, la posizione giuridica soggettiva del ricorrente assume la consistenza di diritto soggettivo. La sua lesione è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, anche ai fini dell’eventuale prosecuzione in parte qua del giudizio ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
A sostegno di tale conclusione il Collegio richiama un consolidato orientamento, citando TAR Toscana, III, 26.4.2012, n. 839; TAR Lazio, Latina, I, 28.3.2011, n. 294; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 11 marzo 2021, n. 1625 e Sez. V, 3.10.2007, n. 8855; nonché Cons. Stato, VI, 5.4.2006, n. 1775. Il richiamo muove anche dall’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con devoluzione della stessa al giudice ordinario. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.