Silenzio rigetto sull’accesso agli atti e termine di decadenza (TAR Lombardia n. 1119 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio rigetto sull’istanza di accesso agli atti si forma, ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, decorsi trenta giorni dalla proposizione della domanda, senza che rilevi la data del sollecito successivamente protocollato. La richiesta di integrazione documentale avanzata dall’amministrazione oltre la scadenza di quel termine non sospende la decorrenza, non potendo operare la sospensione di cui all’art. 2, comma 7, legge n. 241/1990 quando il procedimento è già concluso. Il provvedimento tacito di segno negativo va impugnato, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a., entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla sua formazione; la notificazione tardiva determina la irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a..

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile ad uso abitativo in Milano, aveva subito allagamenti riconducibili, secondo la sua prospettazione, alla tracimazione di rogge presumibilmente gravate da scarichi non censiti o irregolari. Per conoscere lo stato delle reti, dei corpi idrici e delle canalizzazioni presenti nel comparto, presentava al Comune, in data 19 settembre 2024, istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990.

Dopo un sollecito del 25 ottobre 2024, il Comune richiedeva in data 8 novembre 2024 un’integrazione documentale, evasa dalla società il 12 novembre 2024. Con ricorso notificato il 12 dicembre 2024, la ricorrente impugnava il silenzio rigetto assumendo di averlo visto formarsi in pari data per effetto dell’integrazione. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per difetto del silenzio alla data della notifica e, in subordine, l’improcedibilità per sopravvenuto riscontro del 16 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ricostruito il dies a quo del termine procedimentale. L’istanza di accesso è stata presentata e ricevuta dal Comune il 19 settembre 2024; la diversa data del 30 ottobre 2024 attiene esclusivamente al protocollo del sollecito, che non sostituisce la domanda originaria. Il ragionamento della ricorrente, che ancorava la decorrenza al sollecito, è stato quindi respinto.

Su questa base, il Tribunale ha applicato l’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990: in mancanza di riscontro entro trenta giorni, il silenzio rigetto si è formato in concreto il 19 ottobre 2024. La richiesta di integrazione del 8 novembre 2024 è intervenuta quando il termine era già scaduto e il procedimento già concluso, sicché non ha potuto produrre alcun effetto sospensivo ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge n. 241/1990. Il Collegio ha sottolineato che la sospensione presuppone una richiesta che intervenga prima della conclusione del procedimento.

Ne è derivata la qualificazione del silenzio rigetto come provvedimento tacito di segno negativo, impugnabile entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla sua formazione, secondo l’art. 116, comma 1, c.p.a.. Il termine utile scadeva quindi il 18 novembre 2024, mentre il ricorso è stato notificato il 12 dicembre 2024.

Il Tribunale ha così disatteso anche la tesi difensiva che collocava la formazione del silenzio al 4 dicembre 2024, ricostruendo una sospensione dei termini in forza della richiesta di integrazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.. Il Collegio ha tuttavia precisato che resta fermo il potere dell’amministrazione di dare riscontro, sia pure tardivamente, all’istanza, come risultava dalla nota del 4 febbraio 2025. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia e dello svolgimento del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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