Pensione di inabilità reversibile ai superstiti anche senza domanda del dante causa (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 66 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 si acquisisce al patrimonio giuridico dell’interessato indipendentemente dalla presentazione di una domanda. Ne deriva che il superstite può presentare la domanda di pensione di reversibilità parametrata a quella di inabilità anche in assenza di precedente domanda del dante causa, e la domanda è ammissibile quand’anche il d.m. n. 187/1997 non preveda espressamente l’ipotesi. Il superstite agisce iure proprio e non iure successionis: rivendica il riconoscimento di una preesistente situazione giuridica facente capo al dante causa, che incide sull’insorgenza di un suo autonomo diritto patrimoniale. Il decesso in servizio non fa venir meno il requisito della cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, quando la morte sia stata causata dalla medesima infermità.
Il Fatto
La moglie del ricorrente, dipendente di un’azienda sanitaria dal 2005, aveva presentato nel gennaio 2022 domanda di riconoscimento dell’inidoneità a proficuo lavoro ex art. 13 legge n. 274/1991 e di quella a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. La commissione medica aziendale riconosceva la sola inabilità alle mansioni svolte; nessun accertamento veniva effettuato sull’altra domanda. La donna decedeva in servizio nel marzo 2023 per leucemia mieloide acuta.
Ottenuta la pensione ai superstiti, il ricorrente chiedeva nel 2024 la ricostituzione del trattamento secondo l’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. L’INPS rigettava la domanda perché non risultava avviato alcun procedimento di accertamento dell’inabilità in attività di servizio. Il ricorrente ha quindi agito per il riconoscimento della reversibilità parametrata alla pensione di inabilità.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ricostruisce la fattispecie normativa. L’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 richiede, per il dipendente pubblico, la cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e i requisiti contributivi della pensione di inabilità di cui all’art. 2 legge n. 222/1984.
Secondo la giurisprudenza contabile richiamata, il diritto alla pensione di inabilità si acquisisce indipendentemente dalla presentazione della domanda. Richiamando la Sez. I giur. centr. d’app. n. 1169 del 2014 e la Sez. Regione Liguria n. 15/2025, la Corte ne trae la conseguenza che la domanda di reversibilità può essere proposta dal superstite anche in assenza di domanda del dante causa. Il superstite rivendica una preesistente situazione giuridica destinata a incidere iure proprio e non iure successionis sull’insorgenza del proprio diritto patrimoniale, come affermato dalla Sez. centr. III n. 108/2022.
Il collegio osserva che la reversibilità della pensione di inabilità è espressamente prevista dall’art. 2, comma 3, legge n. 222/1984 e dall’art. 1, comma 2, d.m. n. 187/1997. La circostanza che l’art. 3, comma 2, d.m. n. 187/1997 non contempli espressamente la domanda dell’erede non può scalfire tale conclusione, come già affermato dalla Sez. centr. III n. 108/2022 e dalla Sez. centr. II n. 408/2021. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’INPS è quindi superata.
Nel merito la Corte accerta la sussistenza dei requisiti in capo alla dante causa: oltre 19 anni di contribuzione; assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, desunta dalla documentazione medica che attesta il progressivo peggioramento delle condizioni di salute; infermità non dipendente da causa di servizio. Quanto al requisito della cessazione dal servizio, il decesso in servizio non lo fa venir meno, perché la morte è stata causata dalla stessa infermità non dipendente da causa di servizio. In tal senso la Sez. centr. III n. 108/2022 richiama la Sezione seconda centrale d’appello n. 719 del 2016 e la n. 291 del 2017.
Il ricorso è accolto, ma con decorrenza dal primo maggio 2024: la domanda originaria del gennaio 2022 è stata ritenuta tacitamente rinunciata con la successiva domanda limitata all’art. 13 legge n. 274/1991, e rileva la domanda del superstite dell’aprile 2024. La chiamata in causa dell’azienda sanitaria è respinta. Sugli arretrati spettano il maggiore tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo il principio delle Sezioni riunite n. 10/2002/QM. Le spese sono poste a carico dell’INPS e liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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