Responsabilità dirigenti per canone locativo e omesso recupero crediti (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 56 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente che rinnova una locazione di immobile pubblico senza esperire l’asta pubblica o la licitazione privata obbligatorie, e fissando un canone manifestamente inferiore ai valori di mercato, risponde a titolo di colpa grave del danno da mancata concorrenza, liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c. quando il preciso ammontare non sia provabile. Nei danni erariali a formazione progressiva, il termine prescrizionale quinquennale ex art. 1, secondo comma, legge n. 20/1994 decorre dal momento in cui il credito dell’ente diviene certo ed attuale, cioè dalla perdita definitiva della possibilità di soddisfacimento. Le cause sopravvenute, come la durata del contenzioso civile, escludono il nesso causale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. quando siano da sole sufficienti a determinare l’evento.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio tre dirigenti del Comune di Orvieto — il responsabile del settore tecnico, la segretaria comunale responsabile dei servizi amministrativi generali e il dirigente del settore finanze — per il danno erariale derivante dalla cattiva gestione di un contratto di locazione attiva stipulato nel 2013 con una cooperativa conduttrice. Il pregiudizio lamentato consta di due componenti: le minori entrate per l’omessa gara e la sottovalutazione del canone, e il mancato recupero dei canoni non corrisposti dal 2013 al 2021, fino alla liquidazione coatta amministrativa della società.

I convenuti hanno eccepito la prescrizione dell’azione, la nullità dell’atto di citazione per supposta mutatio libelli, l’insussistenza della colpa grave e la non attualità del danno, essendo il credito ammesso al passivo della procedura concorsuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’eccezione di nullità: tra invito a dedurre e citazione non vi è innovazione sostanziale della causa petendi e del petitum, ma una mera emendatio libelli, consentita perché gli elementi essenziali del fatto restano sovrapponibili e il pubblico ministero può precisare la domanda in replica alle controdeduzioni. Richiama Sezioni Unite n. 22404 del 2018 e Corte dei conti, Sez. II, n. 386 del 2023.

Quanto alla prescrizione, la Corte applica il principio dei danni a formazione progressiva: l’illecito contabile si compie quando la condotta antigiuridica produce un depauperamento concreto, ossia quando l’ente perde il diritto di credito. Per i canoni mai oggetto di costituzione in mora, il termine decorre dalla notifica dell’invito a dedurre, con la conseguenza che sono prescritti i canoni maturati fino a marzo 2018. Per i crediti invece già oggetto di diffide e costituzione in mora, l’interruzione decorre da quegli atti e la pendenza del giudizio civile mantiene l’effetto interruttivo ex art. 2942, secondo comma, c.c., estendendo la pretesa all’intero importo dei canoni 2013-2021.

Nel merito, il rinnovo disposto con determinazione dirigenziale senza preventiva autorizzazione politica, senza garanzie, con assunzione dell’onere di realizzare un’uscita di sicurezza incompatibile con i vincoli monumentali e con l’omessa gara integra una condotta anormale e gravemente colposa. L’indennità per perdita di avviamento non era dovuta, perché esclusa in caso di risoluzione per inadempimento. La Corte liquida equitativamente il danno da mancata concorrenza sul valore minimo O.M.I., ritenendo non preferibile la stima di parte.

Per il mancato recupero, il Collegio accerta la responsabilità dei due dirigenti finanziari e amministrativi, ma esclude la quota di danno successiva al 2018: le lungaggini del procedimento di sfratto e la sopravvenuta insolvenza costituiscono cause sopravvenute atipiche e imprevedibili, che interrompono il nesso eziologico secondo il principio della regolarità causale (Sezioni Unite n. 576 del 2008). Le quote sono rideterminate in proporzione ai periodi di effettiva gestione e ridotte della metà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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