Pensione privilegiata militare: decisivo il parere del perito sull’assenza di rischio specifico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 10 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata militare, il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio presuppone che l’attività prestata abbia costituito un rischio specifico per la sua insorgenza. Il giudice contabile può fondare il proprio convincimento sul parere medico-legale disposto in corso di causa quando esso sia congruamente motivato, privo di vizi logici e suffragato dalla documentazione in atti. In tal caso, le contestazioni generiche della difesa di parte non valgono a porre in discussione l’iter argomentativo del perito né a rivelarne contraddizioni o aporie. Ne consegue il rigetto del ricorso per infondatezza, con condanna della parte soccombente alle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in congedo, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa ha respinto la domanda di pensione privilegiata tabellare, presentata per un’infermità otologica diagnosticata in sede medico-militare. Il provvedimento di rigetto era stato adottato sulla base del verbale della competente commissione medica ospedaliera e del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che avevano escluso la dipendenza della patologia da causa di servizio.
Il ricorrente ha sostenuto la sussistenza del nesso eziologico tra le mansioni svolte durante il servizio e la patologia, chiedendo il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato e, in via istruttoria, la nomina di un consulente tecnico d’ufficio. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto e, in subordine, eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei. Dopo un primo frazionamento della domanda, il giudizio è proseguito davanti a un diverso giudice, che ha disposto l’accertamento medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il giudizio, depurato della parte relativa all’equo indennizzo — per la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice civile —, verte essenzialmente sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità ai fini del trattamento pensionistico privilegiato. La Corte ha quindi incentrato la propria valutazione sull’esito dell’accertamento tecnico disposto in corso di causa.
Su ordine del giudice, l’organo peritale ha convocato le parti ed eseguito la visita medico-legale sull’interessato, esaminando la documentazione medica in atti e l’esame obiettivo. Il parere ha ritenuto la patologia non dipendente da fatti di servizio, per mancanza di un rischio specifico correlato all’attività di servizio idoneo a determinarne l’insorgenza.
La Corte ha aderito integralmente alle valutazioni peritali, giudicandole prive di vizi logici e sorrette da congrua motivazione, sufficientemente suffragata dalla documentazione acquisita. Ha inoltre escluso che dagli atti emergessero elementi idonei a sostenere un diverso convincimento, rilevando che le argomentazioni della difesa di parte risultavano inidonee a porre in discussione l’iter argomentativo del consulente o a rivelarne contraddizioni o aporie.
Alla stregua di tali motivi, il giudice ha respinto il ricorso per infondatezza, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della Difesa, liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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