Recupero somme aspettativa irripetibile se causa di servizio definita oltre 24 mesi (TAR Lombardia n. 927 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero delle somme corrisposte al dipendente collocato in aspettativa per infermità in attesa della pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio, il divieto di ripetizione previsto dall’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 51/2009 per il caso di pronuncia intervenuta oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa si applica anche alla fattispecie disciplinata dal successivo comma 4. La clausola di salvezza delle “disposizioni di maggior favore” contenuta nel comma 4 impone di estendere al dipendente giudicato totalmente inidoneo al servizio la medesima garanzia riconosciuta al dipendente parzialmente inidoneo. Una lettura restrittiva delle due disposizioni, differenziando il regime della ripetizione, contrasterebbe con il principio di eguaglianza e con le prescrizioni CEDU, assoggettando a trattamento deteriore proprio la situazione più disagiata.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri collocato in congedo, ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Generale – Centro Nazionale Amministrativo ha disposto il recupero delle somme corrisposte in eccesso durante il periodo di aspettativa per infermità, oltre agli atti presupposti e consequenziali.
L’Amministrazione ha contestato la percezione di importi superiori al dovuto per complessivi € 14.452,96 lordi IRPEF, pari a € 11.374,33 netti, corrisposti per intero anziché a metà dal 7 settembre 2016 al 6 marzo 2017 e per intero anziché zero dal 7 marzo 2017 al 23 maggio 2017. Il ricorrente ha dedotto il divieto di ripetizione ex art. 39 d.P.R. n. 51/2009 e il vizio di forma per violazione dell’art. 8 della legge n. 241/1990. Il Ministero della Difesa e il Comando Legione Carabinieri Lombardia si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione su cui la giurisprudenza non è univoca: se la garanzia di irripetibilità prevista dall’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 51/2009 per la pronuncia sulla causa di servizio intervenuta oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa sia estendibile anche alla fattispecie del comma 4, che disciplina il personale collocato in aspettativa per infermità in attesa del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Il comma 4 non riproduce testualmente la disposizione di vantaggio contenuta nel comma 3 e nulla dice sull’irripetibilità quando la pronuncia sopravvenga oltre il termine. Da qui il contrasto interpretativo. Il Collegio ritiene però di condividere l’orientamento che afferma l’applicabilità del principio del comma 3 anche in caso di inidoneità totale, richiamando TAR Lazio, sez. I bis, n. 19984 del 2025, Cons. Stato, sez. II, n. 3515 del 2026 e, ad abundantiam, Cons. Stato, sez. II, n. 4254 del 2026.
L’argomento centrale è l’omogeneità delle situazioni: tanto il militare permanentemente non idoneo in modo parziale quanto quello non idoneo in modo assoluto sono collocati in aspettativa con gli interi emolumenti in attesa della verifica della causa di servizio. Appare conforme ai principi costituzionali riconoscere a entrambi la stessa garanzia di non restituzione. Sarebbe distonica con il principio di eguaglianza una lettura che assoggettasse al regime deteriore proprio la posizione più disagiata, quella di chi vede totalmente compromessa la capacità lavorativa e reddituale. Il Collegio richiama TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 431 del 2020 e TAR, n. 330 del 2020.
Convergono le prescrizioni CEDU richiamate da Cons. Stato, sez. II, n. 2880 del 2022: l’inerzia dell’Amministrazione nel definire la causa di servizio oltre i 24 mesi comporta la decadenza dal diritto di recuperare le somme erogate durante l’aspettativa, indipendentemente dalla parzialità o assolutezza dell’inidoneità.
Il Collegio valorizza inoltre la clausola di salvezza delle “disposizioni di maggior favore” contenuta nel comma 4: essa deve ricomprendere la previsione del comma 3. La lettura meramente testuale sostenuta dall’Amministrazione, fondata sul brocardo ubi lex voluit dixit, non spiega le ragioni della differenziazione né la sua compatibilità con i principi costituzionali e CEDU. Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati sono annullati. La non univocità della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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