L’improcedibilità del ricorso principale travolge l’impugnazione incidentale (TAR Lazio n. 11662 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza d’interesse alla coltivazione del ricorso principale, resa dalla parte ricorrente prima dell’udienza di merito, determina l’improcedibilità del gravame principale. L’impugnazione incidentale, il cui interesse alla prosecuzione è strettamente legato alla sorte del ricorso principale, perde a sua volta ogni interesse e va parimenti dichiarata improcedibile: l’assegnazione del bene della vita richiesto si consolida, rendendo inutile un’eventuale correzione dei punteggi attribuiti a un soggetto non collocato in posizione utile in graduatoria. In tali ipotesi, la liquidazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, potendo il giudice disporne l’integrale compensazione in ragione della complessità della vicenda, della sopravvenienza di circostanze eccezionali e della peculiarità delle questioni giuridiche trattate.
Il Fatto
La ricorrente impugnava gli atti della procedura concorsuale per la copertura di posti di funzione presso gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, ivi compresa la deliberazione con cui il Consiglio di presidenza aveva assegnato i posti disponibili ad altri magistrati, nonché la graduatoria dei punteggi e l’art. 6, co. 1, lett. c), del relativo regolamento. Il ricorso era corredato da istanza cautelare, accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito con contestuali incombenze istruttorie. Uno dei controinteressati proponeva ricorso incidentale, lamentando l’irregolare attribuzione del punteggio alla ricorrente principale. In vista dell’udienza di merito, la ricorrente depositava una nota di sopravvenuta carenza d’interesse, alla quale aderivano le altre parti, con l’opposizione del solo ricorrente incidentale, che insisteva per l’accoglimento della propria impugnazione e chiedeva la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in via preliminare, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale, in ragione della sopravvenuta carenza d’interesse manifestata dalla ricorrente. Tale evenienza ha comportato la caducazione anche dell’impugnazione incidentale: l’interesse a coltivarla, difatti, sorge solo in conseguenza della presentazione del gravame principale ed è a questo strettamente legato. Venendo meno il ricorso principale, l’assegnazione del bene della vita si consolida, rendendo superfluo un eventuale intervento correttivo sui punteggi, ove il soggetto che li contesta non sia comunque collocato in posizione utile in graduatoria. La Corte ha richiamato, sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3094) in tema di ricorso incidentale affine.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, pur seguendo il criterio della soccombenza virtuale. A fondamento della decisione ha posto la complessità della vicenda processuale, la sopravvenienza di una circostanza del tutto eccezionale — il collocamento fuori ruolo della ricorrente — che ha determinato il venir meno dell’interesse, e l’assoluta peculiarità della questione giuridica, sulla quale lo stesso giudice d’appello era più volte intervenuto precisando il modus operandi del Consiglio di presidenza (Cons. Stato, sez. VII, 22 novembre 2024, n. 9393).
In definitiva, il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia quello incidentale, compensando integralmente le spese di lite.
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Nota della Redazione
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