Rinuncia irrituale al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Trentino-Alto Adige n. 116 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata dal difensore senza la prescritta procura speciale non è idonea a produrre l’estinzione del processo per rinuncia. Essa costituisce tuttavia un atto univoco dal quale il giudice amministrativo può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, restando esclusa la possibilità di dichiarare l’estinzione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano con cui gli era stato vietato, per un anno, di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di calcio. Il ricorso contestava la non riconducibilità delle condotte contestate alla tassativa elencazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989 e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Costituitasi l’Amministrazione, il TAR respingeva l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris. All’udienza di merito del 13 maggio 2026 il difensore del ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso a spese compensate, con accettazione della difesa erariale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la rinuncia non è conforme ai presupposti normativi richiesti per la sua valida produzione di effetti. Il difensore non ha documentato il possesso della procura speciale pretesa dall’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. Non può valere come atto equipollente la procura ad litem rilasciata in occasione del ricorso introduttivo, poiché si esige inderogabilmente una procura speciale conferita per il singolo atto di rinuncia.
Sul punto la Corte richiama un indirizzo consolidato, citando Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1846 del 2017, Consiglio di Stato, sez. V, n. 2940 del 2015, TAR Lazio n. 1668 del 2022 e TAR Reggio Calabria n. 368 del 2021. Da qui la conclusione che il Collegio non può dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia: la dichiarazione è irrituale.
Il Collegio non si ferma però a questa qualificazione. Dalla rinuncia irrituale è possibile desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice di trarre argomenti di prova dalla condotta processuale delle parti. Il comportamento tenuto in udienza, con l’abbandono della pretesa, impedisce ogni utile pronuncia di merito.
Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, cod. proc. amm. Le spese sono compensate tra le parti, stante il consenso della difesa erariale.
Nota della Redazione
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