Carta docente, ottemperanza parziale e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 880 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica del Docente, l’avvenuto accredito delle somme, intervenuto dopo la notifica del ricorso, determina la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente agli importi corrisposti. Persiste invece l’interesse all’ottemperanza per la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, non oggetto di esecuzione. L’inerzia dell’Amministrazione, protratta oltre il termine di art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, giustifica l’accoglimento del ricorso e la condanna a dare completa esecuzione entro novanta giorni, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente agisce davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per gli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata il 9 novembre 2024 ed era ormai passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 27 maggio 2025.

Alla notifica non aveva fatto seguito alcuna condotta adempitiva, né avevano avuto riscontro le successive diffide. Di qui il ricorso, con richiesta di condanna del Ministero e di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. Nelle note di udienza la ricorrente ha dichiarato l’accredito, solo a febbraio 2026, delle somme per la carta docente, ma non della maggior somma tra interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’esecuzione intervenuta nelle more del giudizio. L’accredito è avvenuto dopo la notifica del ricorso in data 27 giugno 2025 e ha carattere solo parziale. Tale affermazione, non contestata dal Ministero, può essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64 comma 2 secondo periodo cod. proc. amm.

Ne deriva la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere per le somme liquidate dalla sentenza azionata, con esclusione degli importi relativi alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, dalla data di insorgenza del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. Rispetto a questa parte persiste l’inadempimento dell’Amministrazione.

Il TAR verifica poi le condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 27 maggio 2025. È ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996. La sentenza è stata notificata il 9 novembre 2024 e il ricorso il 27 giugno 2025.

Il Collegio ricorda che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più l’apposizione della formula esecutiva, richiedendo solo il rilascio della copia conforme all’originale. Sono dunque soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.

Non è contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza alla parte concernente la maggior somma tra interessi e rivalutazione. In tali limiti il ricorso va accolto, con condanna a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, senza alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico interno. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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