Accesso agli atti e il limite dell’informazione non documentale (TAR Abruzzo n. 279 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’oggetto del diritto di accesso documentale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241/1990, è costituito esclusivamente da documenti amministrativi specifici ed esistenti. Ne consegue che non può essere riconosciuto il diritto ad accedere a informazioni che non siano già trasfuse in un documento amministrativo e la cui acquisizione richiederebbe un’attività di elaborazione dati da parte dell’amministrazione, né a informazioni relative a futuri procedimenti non ancora avviati. Il diritto di accesso, pertanto, sussiste limitatamente alla documentazione già formata e detenuta dall’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di imprenditore agricolo, presentava al Comune un’istanza di accesso, ex legge n. 241/1990, volta ad ottenere la documentazione relativa alle pregresse assegnazioni di lotti pascolivi di uso civico e di stalle comunali, nonché informazioni sulla presenza di terreni da sfalcio e sull’eventuale indizione di procedure di assegnazione. Il Comune non riscontrava l’istanza, determinando la formazione del silenzio diniego e la conseguente proposizione del ricorso avverso tale silenzio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto titolare di un interesse pretensivo all’assegnazione di beni strumentali alla propria attività d’impresa, e la legittimazione passiva dell’amministrazione. Nel merito, ha precisato che la domanda di accesso alle informazioni aventi ad oggetto la presenza di terreni da sfalcio e l’eventuale indizione di procedure di assegnazione non può trovare accoglimento, in quanto tali richieste implicano un’attività di elaborazione di dati o riguardano situazioni non ancora in possesso dell’ente, non sussistendo l’obbligo di formare nuovi documenti.
La Corte ha invece riconosciuto il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione relativa alle assegnazioni di beni che risultino ancora in corso, ravvisando nella nota del Comune la conferma dell’esistenza di un contratto di affitto per un edificio adibito a stalle. Il Tribunale ha, quindi, ordinato l’esibizione di tale documentazione, evidenziando che la risposta dell’amministrazione, pur tardiva, ha consentito di delimitare l’oggetto della pretesa, escludendo la sussistenza di un diritto all’accesso per la parte non supportata da documenti esistenti.
La parziale fondatezza del ricorso ha infine giustificato la dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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