Responsabilità erariale solidale per indebita percezione di fondi PNRR (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 103 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La società che ottiene un finanziamento pubblico a valere su fondi PNRR mediante false dichiarazioni sui requisiti di accesso, che distrae le somme dalle finalità erogative e che omette la rendicontazione delle spese, risponde del danno erariale per l’intero importo indebitamente percepito. Alla responsabilità della persona giuridica beneficiaria si affianca, in via solidale, quella dell’amministratore unico e legale rappresentante che abbia reso le dichiarazioni non veritiere, distratto le risorse e omesso la restituzione, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della legge n. 20/1994. Il rapporto di immedesimazione organica non esclude la responsabilità personale dell’amministratore, né la sua estensione solidale, quando la condotta illecita sia diretta a un illecito arricchimento. È inoltre risarcibile il danno da disservizio, per la sottrazione delle risorse ad altre imprese potenzialmente beneficiarie.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società operante nel settore calzaturiero e il suo amministratore unico e legale rappresentante, chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno erariale. La società aveva ottenuto da SIMEST s.p.a., con risorse a valere su fondi PNRR, un finanziamento agevolato per una prima tranche, dichiarando in sede di domanda requisiti di fatturato, nazionale ed estero, previsti dalla disciplina di settore.

Le indagini della Guardia di Finanza avevano riscontrato discrasie rilevanti tra i fatturati dichiarati e quelli effettivi, la mancata realizzazione degli investimenti programmati, l’utilizzo delle somme per finalità diverse e l’assenza di rendicontazione. Dopo la revoca del finanziamento, la società non aveva restituito quanto percepito. La Procura ha quantificato il danno patrimoniale nell’importo erogato e ha contestato anche un danno da disservizio, quantificato equitativamente nella misura del 10% delle risorse percepite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato la propria giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la concessione di contributi pubblici instaura un rapporto di servizio in senso lato con l’ente erogante, con conseguente giurisdizione contabile in caso di illecita distrazione dei fondi.

Nel merito, la Corte ha ritenuto provata la false dichiarazioni sui requisiti di fatturato: se la società avesse indicato i dati reali, non avrebbe potuto accedere al beneficio. Ha poi accertato la distrazione delle risorse dalle finalità prefissate e il mancato impiego per la digitalizzazione dei processi produttivi, respingendo la tesi delle difficoltà di mercato come giustificazione.

Pari rilievo è stato dato alla mancata rendicontazione delle spese e alla mancata restituzione dopo la revoca, circostanze che hanno perpetuato il pregiudizio erariale. La Corte ha inoltre valorizzato l’insussistenza di locali destinati alla produzione, a conferma della natura fittizia del programma di investimenti, e l’omessa menzione, nella nota integrativa al bilancio, di una società controllata al 100%, indice della dolosa preordinazione.

Quanto alla posizione dell’amministratore, il Collegio ha respinto la tesi dell’immedesimazione organica quale schermo alla responsabilità personale, richiamando il principio per cui la responsabilità erariale si estende a chi, legato alla società da rapporto organico, abbia contribuito alla distrazione dei fondi. Alla responsabilità della beneficiaria si è quindi affiancata, in via solidale, quella dell’amministratore.

Infine, la Corte ha riconosciuto il danno da disservizio: l’indebita percezione aveva indotto SIMEST a chiudere anticipatamente la fase di ricezione delle domande, sottraendo le risorse ad altre imprese che avrebbero potuto realizzare i progetti. La quantificazione equitativa del 10% è stata ritenuta congrua. I convenuti sono stati condannati in solido, con rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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