Concessionario del lotto agente contabile e responsabilità per omesso riversamento doloso (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 75 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della ricevitoria del gioco del lotto è inserito nell’apparato organizzativo pubblico, riscuote entrate e compie pagamenti per conto dello Stato e riveste, pertanto, la qualifica di agente contabile ai sensi dell’art. 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, restando assoggettato al regime di responsabilità dell’art. 194 del R.D. n. 827/1924. L’obbligazione che caratterizza il rapporto concessorio è di natura restitutoria, con la conseguenza che grava sull’agente la prova liberatoria di aver restituito le somme riscosse e di aver regolarmente svolto l’attività gestoria, ovvero di non aver potuto riversare quanto riscosso per causa a lui non imputabile. La produzione di bollettini contraffatti, unitamente all’omesso riversamento anche tardivo, integra una condotta connotata da dolo e non da mera negligenza. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste in ragione del rapporto di servizio di natura funzionale, senza che assuma rilievo la natura privatistica del soggetto affidatario né il titolo concessorio.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di una ricevitoria del gioco del lotto, chiedendone la condanna al pagamento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della somma di € 408.882,26, oltre rivalutazione e interessi. La contestazione riguarda l’omesso riversamento dei proventi della riscossione relativi ad alcune settimane contabili, per un totale di € 417.717,69, al netto della parte del deposito cauzionale incamerata a parziale ripianamento del debito.
Secondo l’organo requirente, il concessionario avrebbe trasmesso, quale prova dell’avvenuto adempimento, bollettini di pagamento e dichiarazioni asseritamente rilasciate dall’istituto di credito, risultati non coerenti con i dati forniti dalla concessionaria statale dei giochi. L’istituto di credito ha comunicato all’Amministrazione che le ricevute e le dichiarazioni erano totalmente false e che alcuni bollettini risultavano contraffatti. L’Agenzia ha disposto la sospensione cautelare e poi la revoca della concessione. Il convenuto non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma in via pregiudiziale la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, ravvisando un rapporto di servizio di natura funzionale tra l’Agenzia e il concessionario della riscossione. Non assume rilievo, sul punto, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio né il titolo concessorio con il quale il rapporto si è costituito e attuato. Il concessionario è inserito nell’apparato organizzativo pubblico, riscuote entrate ed esegue pagamenti per conto dello Stato, rivestendo la qualifica di agente contabile.
Richiamato l’art. 194 del R.D. n. 827/1924, secondo cui le mancanze e le diminuzioni di denaro non sono ammesse a discarico degli agenti contabili se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite dai regolamenti e non comprovano che il danno non sia loro imputabile per negligenza o per indugio nel richiedere i provvedimenti necessari, la Corte qualifica l’obbligazione del concessionario come restitutoria. Ne deriva il pieno operare del regime probatorio a carico dell’agente.
Il Collegio ritiene che dagli atti emerga in modo incontrovertibile non solo che le somme riscosse non sono state riversate, ma che il convenuto abbia agito dolosamente, predisponendo e producendo bollettini contraffatti e dichiarazioni non rispondenti ai dati della concessionaria statale. La condotta è improntata a grave negligenza e palese inottemperanza agli obblighi contrattuali, non avendo egli provveduto al pagamento nemmeno tardivo, ma anche a intenzionale violazione delle disposizioni che governano il gioco del lotto.
La Corte richiama la legge n. 528/1982, il d.P.R. n. 303/1990 e il d.P.R. n. 560/1996, che impongono al raccoglitore delle giocate il versamento del saldo a proprio debito entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, nonché l’art. 191 del R.D. n. 827/1924, che impone il versamento alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta. Analoghi obblighi risultano prescritti dall’art. 2 del contratto di concessione, che prevede anche interessi e sanzione per il ritardato versamento.
Escluso che il convenuto abbia fornito prova di una causa a lui non imputabile, la Corte afferma la piena responsabilità contabile e condanna al pagamento della somma non riversata, oltre rivalutazione monetaria dalla scadenza del singolo versamento e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. Dispone inoltre la conversione del sequestro conservativo in pignoramento al verificarsi delle condizioni di legge, con condanna del convenuto alle spese processuali.
Nota della Redazione
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