Verifica di anomalia e modifica del costo della manodopera negli appalti (TAR Lombardia n. 612 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare di appalto, il costo della manodopera indicato nell’offerta economica può essere corretto in sede di giustificazioni quando la modifica sia ragionevole, giustificata e proporzionata, purché restino invariati la diaria offerta e il ribasso. Tuttavia, se la correzione del costo orario comporta un maggiore costo complessivo della manodopera e una maggiore incidenza sulla diaria rispetto a quella dichiarata, la stazione appaltante è tenuta a ripetere la verifica di anomalia alla luce del costo reale, maggiorato del costo di sostituzione dei lavoratori assenti. È illegittima l’aggiudicazione fondata su un calcolo del costo unitario della manodopera costruito per mantenere artificiosamente invariata l’incidenza esposta in offerta. L’aggiudicazione è annullata e la procedura retrocede alla fase di verifica.

Il Fatto

Il Provveditorato regionale della Lombardia ha indetto una gara per un accordo quadro di fornitura del vitto ai detenuti negli istituti penitenziari per adulti, articolata in tre lotti. Oggetto dei giudizi riuniti è il lotto 28, relativo agli istituti di Cremona e Mantova. Alla gara hanno partecipato otto operatori economici; le prime tre classificate hanno ottenuto tutte 70 punti per l’offerta tecnica e si sono differenziate solo sul prezzo.

L’aggiudicazione è stata disposta in favore dell’affidataria uscente. La seconda e la terza classificata hanno impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara davanti al TAR Lombardia; il giudizio, dapprima incardinato presso la sede di Milano, è stato riassunto davanti alla sezione staccata di Brescia. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente. Nella pendenza del giudizio sono stati sottoscritti l’accordo quadro e il contratto attuativo.

La Motivazione della Corte

Il primo ricorrente contesta il calcolo della manodopera. Nelle prime giustificazioni l’aggiudicataria aveva applicato un costo orario tratto dalle tabelle ministeriali inferiore a quello effettivo; richiamata dal RUP a chiarire se avesse tenuto conto degli aumenti contrattuali, ha rideterminato il costo orario in aumento, elevando il costo complessivo della manodopera.

Il Tribunale ricostruisce l’operazione: per mantenere invariata l’incidenza sulla diaria esposta in offerta, l’aggiudicataria ha aumentato il divisore delle presenze facendo riferimento al c.d. quinto d’obbligo di cui all’art. 120, comma 9, d.lgs. 36/2023, e ha parallelamente ridotto il monte ore, in modo da ottenere il medesimo quoziente. Il Collegio esclude che il quinto d’obbligo possa operare in aumento ai fini del calcolo, poiché esso può valere anche in diminuzione e il valore contrattuale è mera stima non vincolante.

Poiché il costo reale della manodopera è superiore a quello dichiarato, la modifica non giustifica l’esclusione: la diaria offerta resta invariata e il costo del lavoro ha incidenza modesta. La correzione è ammessa in quanto volta a rimediare a un errore sostanziale, secondo l’orientamento che richiede modifiche ragionevoli e proporzionate.

Ne segue l’obbligo di ripetere la verifica di anomalia, alla luce del maggiore costo della manodopera e dell’ulteriore costo di sostituzione dei lavoratori assenti, non considerato nelle tabelle ministeriali. Quanto al ricorso della terza classificata, il Collegio ritiene insindacabile la valutazione tecnica e infondate le censure sui costi stimati; l’omessa verifica di anomalia della seconda classificata è legittima. Il ricorso incidentale è inammissibile, poiché l’inversione procedimentale imponeva la verifica dei requisiti solo per la prima classificata.

L’aggiudicazione è annullata con obblighi conformativi e i contratti medio tempore stipulati sono dichiarati inefficaci.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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