Sanzione disciplinare militare fondata su sentenze penali non definitive (TAR Campania n. 119 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari a carico di appartenenti alle Forze armate, l’amministrazione può fondare il proprio giudizio sugli accertamenti compiuti nel procedimento penale, anche quando questo si sia concluso con la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato. Non è necessario che vi sia una sentenza penale di condanna definitiva, purché l’amministrazione abbia proceduto a una autonoma valutazione degli atti e delle pronunce e abbia congruamente motivato il provvedimento. La scelta della sanzione della perdita del grado per rimozione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo entro i limiti della irragionevolezza, della illogicità e dell’errore di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e nel frattempo collocato in congedo, impugna il decreto dirigenziale con cui il Ministero della Difesa gli ha inflitto la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari. L’addebito riguarda la condotta tenuta in servizio presso un Comando provinciale, ove il militare avrebbe messo la propria funzione pubblica a disposizione di un sodalizio criminale attivo nella zona.

Il procedimento penale per il reato associativo si è concluso con una sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il ricorrente sostiene che, in assenza di una condanna definitiva, l’amministrazione non potesse irrogare la sanzione e che il procedimento disciplinare sia stato viziato sotto il profilo istruttorio, del contraddittorio e della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo al difetto di istruttoria e alla mancata autonomia valutativa, la Corte osserva che dagli atti del procedimento emerge come l’amministrazione abbia compiuto un esame analitico delle pronunce rese nel giudizio penale. La responsabilità penale per i fatti ascritti è stata accertata, sia pure non definitivamente, in primo e in secondo grado; la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello non per un errore sull’affermazione della responsabilità, ma solo per il diniego delle attenuanti generiche.

Ne deriva, secondo il Collegio, che è erroneo l’assunto difensivo secondo cui sarebbe mancata una “sentenza penale di condanna” a sostegno del provvedimento. Il Tribunale richiama la motivazione della sentenza di appello che ha dichiarato la prescrizione, nella quale si dà atto del passaggio in giudicato della decisione quanto alla ricostruzione della vicenda criminosa e alla sua riconducibilità all’imputato. L’amministrazione può quindi utilizzare a fini istruttori gli accertamenti compiuti nel giudizio penale, che nel nostro ordinamento garantisce il massimo approfondimento e le più estese garanzie.

Sul secondo motivo, concernente il diniego di ostensione della relazione finale dell’Ufficiale inquirente, il Tribunale rileva che il differimento dell’accesso fino alla conclusione del procedimento disciplinare è legittimo, trovando fondamento nell’art. 1050, comma 1, lett. l), del d.P.R. n. 90/2010, che sottrae all’accesso i documenti dei procedimenti disciplinari fino all’emanazione del provvedimento.

Sul terzo motivo, relativo alla dedotta parzialità dell’inquirente e alla regressione del procedimento, il Collegio osserva che l’amministrazione ha correttamente applicato l’art. 1388, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010, secondo cui la Commissione, se non può esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all’autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali ritiene necessarie nuove indagini.

Quanto alla motivazione, il provvedimento contiene la ricostruzione del procedimento penale, richiama l’atto di addebito e le conclusioni della Commissione ed esprime compiutamente le ragioni della sanzione. Infine, sul profilo della proporzionalità, la scelta della misura sanzionatoria rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile solo per irragionevolezza, illogicità o errore di fatto. Considerata la gravità delle condotte, il provvedimento appare legittimo. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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