Il TAR accoglie l’ottemperanza per la retribuzione professionale docenti e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3716 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ex artt. 112 e ss. c.p.a., è ammissibile quando l’amministrazione non abbia provveduto al pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza entro il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin da ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva all’esecuzione della pronuncia. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta quando ricorrano le “altre ragioni ostative” individuate dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, connesse alle specificità del debitore pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio e all’articolazione del procedimento esecutivo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 407,16 a titolo di differenze retributive per la Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e spese di lite. La sentenza, notificata all’amministrazione il 17 ottobre 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Non essendo seguito alcun adempimento da parte del Ministero, decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti risultava, infatti, la regolare notifica della sentenza al Ministero in data 17 ottobre 2025, il passaggio in giudicato attestato dalla Cancelleria il 9 aprile 2026 e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il TAR ha quindi accolto la domanda di ottemperanza, disponendo che l’amministrazione desse completa esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di persistente inadempimento, il giudice ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, a semplice richiesta della parte, avrebbe posto in essere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni. Il commissario è stato autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato liquidato, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (astreinte), il TAR l’ha respinta. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il Collegio ha osservato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. aggiunge, rispetto al limite della manifesta iniquità previsto dal codice di rito civile, quello della sussistenza di “altre ragioni ostative”, da valutare con specifico riferimento alle difficoltà di adempimento del debitore pubblico legate a vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza di specifici interessi pubblici.
Nel caso di specie, tali ragioni ostative sono state individuate nella circostanza che l’esecuzione delle sentenze di condanna per l’accredito della retribuzione professionale docenti comporta un processo articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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