Ottemperanza per retribuzione professionale docenti: cessata la materia del contendere per esecuzione del giudicato (TAR Abruzzo n. 384 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, intervenuta prima della notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta esecuzione del giudicato, ancorché successiva alla proposizione del ricorso, comporta l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. La mancata tempestiva comunicazione della sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte del ricorrente, che abbia dato conto della cessazione solo in prossimità dell’udienza di decisione, costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite, non potendosi applicare il principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando relazione e documentazione attestanti l’espletamento delle procedure esecutive. Solo con nota del 14 maggio 2026, le ricorrenti hanno confermato la sopravvenuta esecuzione del giudicato, chiedendo comunque la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la pretesa azionata era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. L’accredito delle differenze retributive era stato disposto con cedolino straordinario “agosto 2025”, a fronte di un ricorso notificato e depositato il 30 luglio 2025, evidenziando che le attività esecutive erano state già poste in essere dall’Amministrazione. Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di discostarsi dal principio della soccombenza virtuale invocato dalle ricorrenti. La sostanziale immediata esecuzione del giudicato rispetto alla proposizione del ricorso e la circostanza che le ricorrenti non avessero tempestivamente rappresentato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, dando conto solo in prossimità della camera di consiglio, hanno giustificato la compensazione delle spese di giudizio.
La pronuncia conferma che, in materia di ottemperanza, l’esecuzione spontanea del giudicato da parte dell’Amministrazione determina il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, e che la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale non opera automaticamente in presenza di circostanze che rendano equa la compensazione.
Nota della Redazione
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