Conversione del permesso stagionale: reddito del datore all’anno della domanda (TAR Lombardia n. 609 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato il requisito della capacità reddituale del datore di lavoro va accertato con riferimento all’anno fiscale precedente alla presentazione della domanda, non a quello in cui il procedimento si conclude. L’Amministrazione può utilizzare la dichiarazione IVA relativa a tale periodo, scomputando dal volume d’affari il totale degli acquisti, senza che assumano rilievo, in questa sede, l’ammortamento dei beni strumentali e i criteri fiscali di determinazione del reddito di impresa. Il giudizio amministrativo non ha ad oggetto la correttezza fiscale della dichiarazione, ma la reale sostenibilità degli oneri connessi all’assunzione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato in Italia con un visto per lavoro stagionale e, successivamente assunto presso un’azienda agricola, ha presentato nello Sportello Unico per l’Immigrazione istanza di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nell’ambito delle quote disponibili.
L’Amministrazione ha chiesto integrazioni sull’orario di lavoro, sulle mansioni e sulla documentazione comprovante il requisito reddituale del datore, apparsa insufficiente. Seguito il preavviso di rigetto, il SUI ha respinto l’istanza sulla base del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, fondato sulla mancata capienza reddituale risultante dalla dichiarazione IVA e sulla mancata produzione della documentazione sui contributi comunitari. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendone l’annullamento previa sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il ricorso, richiamando la valutazione già espressa in sede cautelare con l’ordinanza n. 116/2025. Le censure si articolano su due profili: la violazione dei criteri civilistici e fiscali di determinazione del reddito d’impresa e il difetto di istruttoria, per non avere l’Amministrazione considerato il credito IVA, gli investimenti in beni strumentali e la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2023.
Quanto al primo motivo, il TAR osserva che la questione dell’ammortamento degli acquisti di beni strumentali rileva a meri fini fiscali. Il ricorso, infatti, si affida esclusivamente all’applicazione di norme fiscali e di tabelle di ammortamento predisposte dall’Agenzia delle Entrate. Diverso è il piano rilevante in questa sede, volto a verificare la reale sostenibilità degli oneri connessi all’assunzione.
Trattandosi di datore imprenditore agricolo, l’Amministrazione ha correttamente utilizzato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022, scomputando dal volume d’affari il totale degli acquisti riferiti a quell’anno. Il criterio civilistico e quello fiscale non si sovrappongono al giudizio amministrativo sulla solidità economica del datore.
Quanto al secondo motivo, la domanda di conversione è stata presentata nel novembre 2023: il requisito reddituale è stato pertanto scrutinato correttamente con riferimento al precedente anno fiscale 2022. Sono quindi inconferenti i dati riferiti al periodo di imposta 2023, trasmessi dal ricorrente in sede procedimentale, perché sopravvenuti rispetto al momento in cui il requisito va accertato.
Il ricorso è infondato. Il Tribunale condanna il ricorrente a rimborsare all’Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri ed accessori, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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