Responsabilità contabile da falsi progetti di efficientamento energetico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 46 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebita percezione di titoli di efficienza energetica conseguenti a falsi progetti di efficientamento, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti tutte le volte in cui i soggetti coinvolti abbiano partecipato in modo fattivo alla fattispecie distrattiva di risorse pubbliche destinate all’efficientamento energetico, non essendo il perimetro della giurisdizione legato alla titolarità di un vincolo giuridico con le società beneficiarie, né alla percezione diretta della provvista. Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione risarcitoria decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, non dal fatto dannoso ma dal momento della oggettiva conoscibilità del danno, che in fattispecie di truffa coincide con il completo disvelamento della vicenda, ancorabile al rinvio a giudizio. La Procura contabile è tenuta a formulare prospettazioni accusatorie puntuali, correlando le prove raccolte ai singoli comportamenti contestati e alle singole società: il generico rimando alla mole degli atti di indagine non consente la condanna solidale per l’intero danno. Il danno è certo e attuale al momento dell’indebita emissione dei certificati, il cui prezzo di mercato ne costituisce il mero parametro di quantificazione. Accertata la responsabilità dolosa, resta esclusa ogni valutazione di concorso colposo del gestore pubblico e non è ammesso l’uso del potere riduttivo.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio società di servizi energetici e numerose persone fisiche, chiedendo la condanna al pagamento di un danno complessivo superiore a 27 milioni di euro in favore del Ministero dell’economia e delle finanze. L’addebito muove da un’articolata truffa, oggetto di separato giudizio penale, realizzata ai danni del Gestore dei servizi energetici attraverso la falsa attestazione di risparmi energetici, con conseguente indebita assegnazione di certificati bianchi e loro monetizzazione sul mercato gestito dal Gestore dei mercati energetici.
Secondo l’atto di citazione, un sodalizio avrebbe costituito e gestito le società convenute servendosi anche di mere teste di legno, presentando progetti falsi tra il 2014 e il 2017. Radicate le eccezioni di difetto di giurisdizione, incompetenza territoriale, prescrizione e violazione del ne bis in idem, la Sezione è giunta alla decisione sulla base della documentazione prodotta, in larga parte di origine penale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha dichiarato l’ammissibilità della documentazione depositata dalla Procura in data 24 settembre 2024, estendendo all’attore la facoltà di deposito fino a venti giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 88 c.g.c., in ossequio alla parità processuale dell’art. 111 Cost.
Le eccezioni di difetto di giurisdizione sono state rigettate. La partecipazione fattiva alla distrazione di risorse pubbliche radica la giurisdizione contabile, come già affermato da questa Sezione nelle sentenze n. 97/2022, n. 121/2022 e n. 234/2023 e dalla II Sezione centrale d’appello n. 274/2023. L’illegittimità dei provvedimenti di revoca, oggetto del giudizio amministrativo, resta distinta dalla illiceità delle condotte lesive dei diritti patrimoniali della pubblica amministrazione: nessuna violazione del ne bis in idem è pertanto configurabile.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio ha richiamato la regola dell’art. 2935 c.c., chiarendo che i provvedimenti di revoca del gestore, fondati su mere irregolarità documentali, non avevano ancora evidenza della falsità materiale delle pratiche. Solo con il completo disvelamento della vicenda, ancorabile al rinvio a giudizio, sono emersi gli elementi qualificanti la responsabilità amministrativa, tanto per i soggetti coinvolti nel procedimento penale quanto per coloro che ne erano estranei.
Nel merito, la Sezione ha ribadito l’onere deduttivo a carico della Procura, già espresso nella sentenza n. 234/2023 e richiamato nella n. 198 del 2024: la mera ordinanza cautelare, o addirittura la richiesta del pubblico ministero, non costituisce supporto probatorio sufficiente se non corroborata da elementi analiticamente individuati e correlati alle singole posizioni. Ne è derivata l’esclusione della condanna solidale dei presunti membri del sodalizio per l’intero danno.
La Corte ha quindi scrutinato per ogni singola società la posizione dei soggetti coinvolti, accertando in capo a taluni la piena responsabilità dolosa, anche a titolo di dolo eventuale per i prestanome, e confermando la sussistenza del danno nel controvalore dei certificati indebitamente ottenuti. Escluso il potere riduttivo trattandosi di responsabilità dolosa, e irrilevante ogni prospettato concorso colposo del gestore pubblico, la domanda è stata accolta nei limiti sopra indicati e rigettata nei confronti dei convenuti privi di riscontri probatori specifici. Le spese di giudizio sono state poste a carico dei soccombenti.
Nota della Redazione
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