Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile dopo la riforma (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 58 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella introdotta dall’art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4 d.lgs. n. 23/2011, il gestore della struttura ricettiva è responsabile d’imposta e non agente contabile. Ne deriva il venir meno della qualifica di agente contabile e l’attrazione delle controversie sull’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno nella giurisdizione tributaria. Sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c..
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio la gestrice di una struttura ricettiva per il pagamento, in favore del Comune, della somma di € 248,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da omesso riversamento dell’imposta di soggiorno, oltre interessi, rivalutazione e spese. L’atto di citazione, preceduto da attività istruttoria avviata su segnalazione dell’Ente, è stato depositato il 28 agosto 2025 e ritualmente notificato.
All’udienza del 28 gennaio 2026 il Procuratore regionale ha chiesto il rinvio in attesa della pronuncia della Corte di cassazione sul regolamento di giurisdizione proposto in altro giudizio pendente presso la stessa Sezione. La convenuta non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’istanza di rinvio, ritenendola palesemente priva di fondamento. Il rinvio dell’udienza è disciplinato dall’art. 92 c.g.c., che ne prevede la facoltà su istanza motivata di parte; nella specie la richiesta muove solo dall’aspettativa che la Cassazione muti indirizzo, aspettativa che non può trovare ingresso a fronte di una causa matura per la decisione e del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’evoluzione della materia. Fino alla riforma del 2020 la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n. 22963/2025 e n. 19654/2018) e quella prevalente della Corte dei conti attribuivano all’albergatore il ruolo di agente contabile, con conseguente giurisdizione contabile sulla riscossione del tributo.
La qualificazione normativa dell’albergatore come responsabile d’imposta, operata dal comma 1-ter aggiunto all’art. 4 d.lgs. n. 23/2011, ha però fatto venir meno quel silenzio normativo che era stato colmato con il ricorso alla figura dell’agente contabile. Il rinvio è ora all’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 (oggi art. 2, comma 3, d.lgs. n. 33/2025): il responsabile d’imposta è persona estranea al presupposto impositivo, che riguarda unicamente l’ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia assegnatogli ex lege. Ne deriva una solidarietà passiva non paritetica, che legittima la rivalsa per l’intero ammontare versato.
Sul piano procedurale, il legislatore ha procedimentalizzato l’attuazione del tributo in autotassazione, imponendo al gestore una dichiarazione periodica e prevedendo sanzioni tributarie per l’omessa o infedele dichiarazione e per l’omesso, ritardato o carente versamento, con rinvio al d.lgs. n. 471/1997. La natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione è stata già affermata da Cass., sez. V, n. 6187/2024 e, da ultimo, da Cass., sez. un., n. 1527/2026, che ha escluso la qualifica di agente contabile e attratto le liti nella giurisdizione tributaria.
Il Collegio dichiara dunque il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice tributario, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., nulla disponendo per le spese.
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Nota della Redazione
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