Revoca del permesso UE per lungosoggiornanti e assenza ultrannuale dall’Unione (TAR Lombardia n. 494 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’art. 9, comma 7, lettera d), del d.lgs. n. 286/1998 prevede la revoca in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi. Tale disposizione fissa una presunzione di inversione del rapporto di prevalenza dei legami con il Paese ospitante una volta superato il limite temporale. Il grado di integrazione nel territorio nazionale non costituisce elemento idoneo a escludere l’applicazione della norma, che non lo considera. La revoca è quindi legittima quando risulti documentalmente provata l’assenza ultrannuale, indipendentemente dalla stabile presenza del titolare nel tessuto sociale ed economico italiano.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di origine extracomunitaria, era titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura nel 2016 per ragioni di lavoro subordinato. Esponeva di risiedere in Italia da molti anni e di recarsi periodicamente nel Paese di origine insieme alla moglie, trattenendosi per periodi variabili.
Al rientro in Italia, nel marzo 2022, gli veniva notificato il decreto del Questore adottato nel dicembre 2021, con cui si revocava il permesso di lungo periodo. Il provvedimento richiamava una nota della Polizia di frontiera che attestava l’ultima uscita dal territorio nazionale nel dicembre 2019 e il successivo rientro solo nel febbraio 2021, oltre l’anno. Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR, deducendo l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sostenendo che i timbri sul passaporto comprovassero molteplici rientri e rivendicando la propria stabile integrazione in Italia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via prioritaria il presupposto di fatto della revoca. Dall’analisi della copia del passaporto prodotta dall’Amministrazione è emerso che, dopo l’uscita dal territorio nazionale del 10 dicembre 2019, non vi era stato alcun rientro in Italia fino all’8 febbraio 2021. L’affermazione del ricorrente, secondo cui l’assenza non avrebbe superato i dodici mesi, è stata quindi smentita documentalmente.
Su questa base il TAR ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 9, comma 7, lettera d), del d.lgs. n. 286/1998, che prevede la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo in caso di assenza dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi. Il dato documentale ha assorbito ogni doglianza sulla ricostruzione dei movimenti transfrontalieri prospettata dal ricorrente.
Il Collegio ha poi affrontato il profilo dell’integrazione. Ha osservato che il grado di radicamento nel territorio nazionale non rileva per escludere l’applicazione della norma, perché la disposizione non considera tali elementi. La ratio della previsione è stata individuata nell’esigenza che i legami con il Paese ospitante restino persistenti e continui: il legislatore considera tale legame venuto meno dopo dodici mesi consecutivi di allontanamento.
Il TAR ha richiamato la valutazione già espressa in sede cautelare, secondo cui il permesso di lungo periodo consente al titolare di gestire autonomamente il proprio tempo tra permanenza nell’Unione e trasferte esterne, ma presuppone pur sempre la prevalenza dei legami con il Paese ospitante. Superato il limite annuale, il titolo perde il suo significato, non corrispondendo più alla situazione di fatto né all’interesse del Paese ospitante.
Il ricorso è stato pertanto respinto. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione del tempo trascorso e della peculiarità della fattispecie. Il Collegio ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.