Emersione da lavoro irregolare esonero requisito reddituale datore con handicap grave (TAR Lazio n. 2487 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza non è soggetto alla verifica dei requisiti reddituali di cui all’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020, purché la dichiarazione di emersione riguardi un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. L’esenzione opera in presenza di handicap grave documentato, indipendentemente dalla circostanza che il datore di lavoro abbia presentato più istanze per errore del soggetto incaricato della trasmissione. Il rigetto fondato esclusivamente sull’insufficienza del reddito imponibile è pertanto illegittimo e va annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione sull’istanza riferita al solo lavoratore assistito.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha respinto la domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in suo favore nell’agosto 2020, ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, per i settori di attività di cui al comma 3, lettere b) e c).
Il diniego si fondava sull’insussistenza, in capo al datore di lavoro, del reddito imponibile richiesto per il secondo lavoratore. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’erroneità dei presupposti, sostenendo che un mero errore del CAF aveva determinato la duplicazione della domanda, mentre il datore di lavoro, affetto da handicap grave, occupava alle proprie dipendenze il solo ricorrente. L’istanza cautelare è stata respinta; nel corso del giudizio è stata depositata la dichiarazione del datore di lavoro che conferma la presentazione di una sola domanda utile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del requisito reddituale. Il comma 6 dell’art. 103 del D.L. 34/2020 demanda a un decreto ministeriale la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto. L’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020 richiede un reddito imponibile non inferiore a 20.000 euro annui per il nucleo composto da un solo percettore, ovvero 27.000 euro in caso di famiglia anagrafica con più conviventi.
La norma prevede tuttavia una deroga espressa. Il comma 5 dello stesso art. 9 stabilisce che la verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
Il Tribunale rileva che la questione dell’errore del CAF e della pretesa duplicazione delle istanze resta sullo sfondo. Nella ricostruzione dell’Amministrazione il disguido avrebbe configurato una duplicazione delle richieste di emersione, mentre il datore di lavoro ha dichiarato che l’unica istanza presentata riguardava il ricorrente, già impiegato di fatto alle sue dipendenze.
Su questo punto il Collegio non deve soffermarsi, perché il datore di lavoro versa, come da certificazione in atti, in una condizione di handicap grave. Trova quindi applicazione il comma 5 del D.M. citato, che esenta dalla verifica reddituale ove la domanda si riferisca, come nel caso esaminato, a un solo lavoratore addetto all’assistenza.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione sull’istanza riguardante il solo ricorrente, chiamata a tener conto della condizione di handicap grave del datore di lavoro. Le peculiarità della vicenda e l’andamento del processo giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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