Daspo fuori contesto legittimo anche per reati estranei alle manifestazioni sportive (TAR Lombardia n. 483 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO può essere adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c, l. 401/1989 anche per reati commessi fuori dal contesto delle manifestazioni sportive, poiché la disposizione attribuisce espressamente rilevanza alle denunce e alle condanne per i reati ivi elencati anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. In tal caso il provvedimento del Questore è legittimo ove la pericolosità del destinatario sia desunta non dal mero deferimento, ma da un giudizio concreto e attuale di rischio di reiterazione, valutato alla luce dei precedenti DASPO. La durata della misura, quando il destinatario sia già stato colpito da un precedente DASPO, va fissata nella cornice compresa tra cinque e dieci anni, con motivazione adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Questore di Brescia gli ha vietato l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per otto anni, ai sensi dell’art. 6 l. 401/1989. Il divieto è stato adottato dopo che l’interessato, fermato a bordo di un’autovettura segnalata come in uso a soggetti coinvolti in un’aggressione, era stato trovato in possesso di un bastone di legno, di una mazza e di un coltello a serramanico, oggetti dei quali non ha giustificato il possesso.

Il Questore ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. c, l. 401/1989, richiamando la contravvenzione di porto di armi od oggetti atti ad offendere e i quattro DASPO precedentemente irrogati, l’ultimo dei quali terminato nel settembre 2024. Ha quindi formulato un giudizio di pericolosità attuale e concreto e ha fissato la durata in otto anni, imponendo altresì l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in occasione delle partite del Brescia Calcio e della Nazionale in provincia di Brescia. Il ricorrente ha dedotto l’estraneità del fatto alle manifestazioni sportive e l’eccessiva durata della misura.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge entrambi i motivi. Sul primo, il Collegio rileva che la censura non considera l’espressa previsione dell’art. 6, comma 1, lett. c, l. 401/1989, che consente il DASPO c.d. fuori contesto, cioè adottato indipendentemente dalla realizzazione di condotte violente in occasione o a causa di manifestazioni sportive. La norma attribuisce rilievo alla denuncia o alla condanna per i reati elencati, tra cui il porto di oggetti atti ad offendere, proprio anche se il fatto non è stato commesso in tale contesto.

Il Tribunale esamina le pronunce richiamate dal ricorrente e ne esclude la pertinenza. Le sentenze del TAR Toscana nn. 549, 550, 1102, 1120 e 1193 del 2023 riguardano DASPO emessi per reati non rientranti nell’elenco della lett. c, sicché non affermano quanto sostenuto nel ricorso. La pronuncia TAR Toscana n. 729/2019 si riferiva a un provvedimento anteriore alla novella, mentre la TAR Toscana n. 169/2022 concerneva un caso fondato su reati estranei all’elenco e su deferimenti non dimostrati.

Nel caso in esame, invece, il Questore ha fondato la misura su un deferimento per un reato rientrante nell’elenco e sui numerosi DASPO precedenti. Il Collegio richiama, in senso conforme, Cons. Stato, sez. III, 2.2.2026 n. 856 e le pronunce di Cass. pen. n. 2278/2021, n. 39201/2023 e n. 11187/2025, dalle quali emerge che la pericolosità va desunta da elementi concreti e attuali. Il Questore, pertanto, non si è basato sul mero deferimento, ma ha colto nel comportamento del ricorrente un pericolo concreto, avallato dai numerosi provvedimenti adottati nei suoi confronti.

Sul secondo motivo, il Tribunale richiama l’art. 6, quinto comma, l. 401/1989, che nei confronti del destinatario di un precedente DASPO fissa la durata del nuovo divieto tra cinque e dieci anni. La motivazione del Questore poggia sulla gravità della condotta e sulla circostanza che il precedente DASPO di sette anni, terminato da poco, si era rivelato inadeguato a frenare la tendenza alla reiterazione. La durata di otto anni è quindi congrua e proporzionata, tenuto conto dei tredici anni di DASPO accumulati in diciotto anni. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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