Silenzio sull’istanza di riequilibrio della concessione gas e obbligo di provvedere (TAR Lombardia n. 480 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una proroga legale del rapporto concessorio per la distribuzione del gas naturale, disposta dall’art. 14, comma 7, del D.Lgs. 164/2000, il gestore uscente che deduca un sopravvenuto squilibrio economico-finanziario ha diritto a una pronuncia espressa dell’ente affidante sull’istanza di revisione del canone. L’art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016, di interpretazione autentica, impone il pagamento del canone pattuito ma non esclude la possibilità di ottenerne la revisione. Il Comune non può limitarsi ad avviare il procedimento: deve portarlo a compimento con un provvedimento espresso, restando riservata all’amministrazione la valutazione discrezionale sul merito della richiesta.

Il Fatto

A seguito di gara, il Comune aveva affidato in concessione il servizio di distribuzione del gas naturale a una società, con contratto del 23.7.2010 di durata dodici anni e scadenza al 22.7.2022. Il contratto prevedeva il diritto all’incasso delle somme versate dall’utenza entro il vincolo ai ricavi, l’obbligo di corrispondere al Comune un canone annuo e, a fine rapporto, il riconoscimento di un indennizzo per il valore residuo degli impianti.

Non essendo stata bandita la gara d’ambito, il rapporto è proseguito oltre la scadenza in forza della proroga legale. Ritenendo la gestione in perdita, la società ha chiesto al Comune l’avvio di un procedimento di rinegoziazione del canone. L’ente ha sollecitato il pagamento del canone pattuito e degli oneri di controllo, senza provvedere sull’istanza. La società ha così impugnato il silenzio-inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il rapporto prosegue per effetto dell’art. 14, comma 7, del D.Lgs. 164/2000, che obbliga il gestore uscente a garantire la gestione fino alla decorrenza del nuovo affidamento. Da tale proroga sono derivati contrasti sulla debenza del canone nel periodo successivo alla scadenza convenzionale.

Il legislatore è intervenuto con l’art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016, qualificata come interpretazione autentica, stabilendo che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone previsto dal contratto. Su tale norma la Corte costituzionale n. 239 del 9.11.2021 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità, rilevando che la presenza di rimedi ordinamentali per il riequilibrio priva di lesività l’imposizione del canone originario.

La pronuncia costituzionale ha riconosciuto che la proroga imposta può determinare un irragionevole squilibrio delle prestazioni e non esclude la possibilità per le parti di ottenere una revisione degli obblighi contrattuali, con il vincolo di non recedere dal rapporto fino al nuovo affidamento. Una richiesta di revisione, in caso di mancata o negativa risposta dell’amministrazione, può essere fatta valere nelle competenti sedi giurisdizionali.

Da qui il Collegio deduce la sussistenza dell’obbligo di provvedere. Il Comune non avrebbe dovuto limitarsi al formale riscontro, avviando il procedimento solo in un secondo momento, ma avrebbe dovuto portarlo a compimento con una determinazione espressa, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Il termine generale di trenta giorni è decorso invano.

Il Tribunale precisa i limiti della pronuncia: accerta l’obbligo di provvedere, non quello di concedere l’adeguamento richiesto. La natura discrezionale del potere sollecitato esclude, ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm., una decisione di merito, non ricorrendo i presupposti dell’art. 31, comma 3. Il ricorso è accolto, con ordine di concludere il procedimento entro trenta giorni e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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