La verifica prefettizia di congruità preclude all’impresa la richiesta di compensi ulteriori (Cass. civ. Sez. 1 n. 19729 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di correlazione con la motivazione della pronuncia impugnata, il ricorso per cassazione che censuri la sentenza di merito la quale abbia escluso il diritto dell’impresa esecutrice di lavori di somma urgenza a ottenere compensi ulteriori rispetto a quelli liquidati all’esito della procedura di verifica di congruità disciplinata dall’art. 9 dell’OPCM n. 2789/1998. La determinazione dell’autorità prefettizia, adottata su valutazione della Commissione Unitaria, costituisce atto di integrazione del contratto, censurabile solo ove la parte deduca e provi la non corrispondenza del giudizio di congruità ai criteri legali ovvero l’incongruità dei risultati o dei criteri di valutazione. Gli atti amministrativi generali, quali i prezzari regionali, non rientrano tra le fonti del diritto e la loro applicazione non è conoscibile dal giudice ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., gravando sulla parte interessata l’onere della relativa produzione.
Il Fatto
La società, incaricata dal Comune di rimuovere fango e detriti in seguito all’alluvione del 1998, convenne in giudizio il Comune e diverse Amministrazioni statali e regionali per ottenere il pagamento di maggiori corrispettivi, lamentando la mancata applicazione di prezzi superiori e di maggiorazioni per lavoro notturno e straordinario. La procedura di liquidazione, disciplinata dalle ordinanze della protezione civile, attribuiva alla Commissione Unitaria il potere di valutare la congruità degli importi, con successiva determinazione prefettizia.
Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo la determinazione amministrativa vincolante e non sindacabile in assenza di specifica impugnazione. La Corte d’appello confermò la decisione, rilevando che l’impresa non aveva dedotto né provato l’incongruità della valutazione della Commissione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il Comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, cui si è aggiunto il ricorso incidentale condizionato delle Amministrazioni statali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione perplessa e incomprensibile. La censura non è correlata alla motivazione della pronuncia impugnata, la quale ha chiaramente esposto il procedimento di determinazione del compenso e l’onere probatorio gravante sull’impresa, che avrebbe dovuto specificamente contestare il giudizio di congruità della Commissione, senza limitarsi a una critica generica della statuizione.
Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 9 OPCM n. 2789/1998 e dell’art. 35 d.lgs. n. 77/1995, in quanto la ricorrente non ha dimostrato di aver dedotto in sede di merito la non corrispondenza della valutazione ai criteri legali o l’incongruità dei risultati della Commissione, nonostante la documentazione fosse acquisibile in quanto di evidenza pubblica.
Il terzo motivo, concernente la motivazione apparente, è stato dichiarato inammissibile poiché dalla stessa formulazione della censura emergono con chiarezza le ragioni del rigetto della domanda. Il quarto motivo, riguardante la violazione dei criteri ermeneutici e dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato reputato non correlato alla motivazione, che ha correttamente escluso il carattere vincolante del prezzario OO.PP., la cui applicazione era rimessa alla valutazione della Commissione UTE.
Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., in quanto la natura di atti meramente amministrativi dei prezzari osta all’applicabilità del principio iura novit curia, dovendosi coordinare l’art. 113 cod. proc. civ. con l’art. 1 delle disp. prel. cod. civ.; spetta pertanto alla parte l’onere della produzione, non suscettibile di equipollenti. La Corte ha infine dichiarato il ricorso incidentale del Comune inammissibile per difetto di interesse, atteso l’esito sfavorevole della domanda della società in entrambi i gradi di merito, e ha assorbito il ricorso incidentale condizionato delle Amministrazioni statali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1 c.c. – Capacità giuridica
- Art. 113 c.p.c. – Pronuncia secondo diritto
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso