Decadenza DIA per mancato serio intento costruttivo e sorte titoli in variante (TAR Lombardia n. 389 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La denuncia di inizio attività (DIA) è soggetta, quanto ad efficacia temporale, alla disciplina dell’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, applicabile anche ai titoli diversi dal permesso di costruire. L’avvio dei lavori rilevante ai fini della decadenza presuppone un serio intento costruttivo, da accertare con il concentramento sul cantiere di mezzi e uomini, non essendo sufficiente il mero approntamento del cantiere. Accertata la decadenza del titolo originario, sono travolti anche i titoli edilizi successivi presentati in variante, sicché gli atti comunali che ne confermino la validità sono illegittimi e vanno annullati. La vicinitas, unita alla prova dello specifico pregiudizio, radica la legittimazione e l’interesse del proprietario confinante ad impugnare il titolo edilizio.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un’impresa individuale e comproprietario di un compendio immobiliare, costituito da una villa con annesso parco e oggetto di vincolo culturale, sito nel Comune di Vittuone, dove svolge attività di organizzazione di matrimoni ed eventi. Avendo notato l’avvio di un cantiere sul terreno confinante, presentava istanza di accesso agli atti e apprendeva dell’esistenza di una DIA n. -OMISSIS- del 28.7.2015, presentata da una società per la realizzazione di due palazzine residenziali con autorimesse e recinzione.

Ritenendo il titolo decaduto, il ricorrente presentava un esposto, respinto con provvedimento del 10.5.2023, con cui il Comune confermava la validità della DIA e la legittimità degli atti successivi. Seguivano ulteriori istanze e provvedimenti di diniego, impugnati con il ricorso principale e con tre atti di motivi aggiunti, l’ultimo dei quali riferito alla SCIA del 18.3.2024, presentata dalla società in variante alla DIA originaria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse, sollevata dal Comune e dalla società controinteressata sul richiamo dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021. La vicinitas non è contestata e il possibile impatto dell’intervento sull’attività d’impresa e sul bene vincolato integra il pregiudizio richiesto.

Nel merito il Tribunale rileva che la DIA del 2015 qualificava l’intervento come nuova costruzione ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera “e”, della legge regionale n. 12 del 2005, mentre il concetto di “ricomposizione architettonica” è estraneo alle definizioni dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001. Secondo il Comune il termine annuale per l’avvio dei lavori sarebbe decorso dal 6.6.2017 e i lavori sarebbero iniziati il 20.4.2018.

Il Collegio ritiene invece che non vi sia prova di un effettivo avvio dei lavori in tale data. Richiamando la giurisprudenza sull’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001 — Cons. Stato, Sez. IV, n. 4239 del 2021 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 2851 del 2024 — osserva che l’inizio dei lavori presuppone un serio intento costruttivo, con concentramento di mezzi e uomini, non essendo sufficiente l’approntamento del cantiere. La documentazione fotografica e i depositi del ricorrente dimostrano che i lavori sono concretamente iniziati solo nel 2023, con l’intervento delle maestranze e la posa della gru.

La DIA del 2015 va pertanto dichiarata decaduta dal giugno 2018 e le proroghe comunali dal 2021 sono inefficaci perché riferite a un titolo ormai privo di effetti. Il ricorso principale è accolto, con assorbimento delle altre censure e annullamento integrale del provvedimento. L’accoglimento travolge anche il primo atto di motivi aggiunti e, quanto al secondo e al terzo, il Collegio rileva che la declaratoria di decadenza di un titolo edilizio si estende ai titoli successivi in variante, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 8981 del 2024. Il Comune dovrà dare applicazione all’Adunanza Plenaria n. 14 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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