Carta docente: tardiva la comunicazione dell’adempimento dopo la camera di consiglio (TAR Lombardia n. 446 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la dichiarazione dell’Amministrazione circa l’avvenuto adempimento, depositata successivamente alla camera di consiglio nella quale la causa è stata trattenuta in decisione, è tardiva e non può essere presa in considerazione ai fini della decisione, tanto più se l’accredito è solo affermato e privo di prova documentale. Non ricorrono i presupposti per sospendere il passaggio in decisione e riattivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. amm., trattandosi di allegazione di parte e non di questione rilevabile d’ufficio. Il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’inadempimento quando il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 sia decorso, nomina il commissario ad acta e, ove il ritardo lo giustifichi, applica la penalità di mora con funzione prevalentemente sollecitatoria, commisurandola agli interessi legali. Al commissario interno all’Amministrazione debitrice non è liquidato alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro con cui era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici indicati, per l’importo riconosciuto, con condanna del Ministero a metterla a disposizione e al pagamento delle spese di lite, distratte ai difensori antistatari.

La sentenza era stata notificata e non era seguita alcuna condotta adempitiva, salvo il pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha quindi chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito eccependo il carattere seriale del contenzioso e chiedendo la riunione dei ricorsi e la riduzione delle spese.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha respinto l’istanza di riunione. L’identità della materia e delle questioni dibattute nei giudizi seriali non integra una sufficiente connessione oggettiva, né l’identità parziale dello studio legale patrocinatore integra una sufficiente connessione soggettiva. La finalità di ridurre l’onere delle spese non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di liti aventi a oggetto somme individualmente esigue.

Il Collegio ha poi dichiarato l’evidente tardività della produzione dell’11 marzo 2026, successiva alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 in cui la causa era stata trattenuta in decisione. La dichiarazione di adempimento dell’Ufficio Scolastico Regionale, oltre che tardiva, si limita ad affermare l’intervenuto accredito senza fornirne prova documentale. Non ricorrono pertanto i presupposti per sospendere il passaggio in decisione ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Risulta ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ricorda che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più la formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale.

Non essendo contestato l’inadempimento, il ricorso è accolto con condanna del Ministero a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento è nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, il quale provvederà anche mediante il pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669/1996, non potendo le norme di bilancio ostacolare la soddisfazione del creditore. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Il ritardo maturato giustifica infine l’applicazione della penalità di mora, con finalità prevalentemente sollecitatoria e non immediatamente punitiva, commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza. Il contributo unificato versato tardivamente non è rimborsabile, non potendosi riaprire il contraddittorio dopo il passaggio in decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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