Obbligo di sicurezza del datore di lavoro e scelta del percorso secondario (TAR Lombardia n. 1689 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione, il danno e il nesso causale tra l’evento lesivo e la violazione di una specifica regola cautelare. Non ogni danno occorso sul luogo di lavoro è addebitabile al datore di lavoro, ma solo quello connesso alla violazione colposa di una regola di protezione. La scelta, da parte del lavoratore, di accedere al luogo di lavoro attraverso un percorso secondario, alternativo a quello ordinario, interrompe il nesso di causalità tra l’evento e l’eventuale condotta omissiva del datore di lavoro, salvo che il lavoratore provi l’inagibilità o la difficoltà della via ordinaria.
Il Fatto
La ricorrente, professoressa associata presso un ateneo, è caduta mentre si recava al Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, a causa di un dislivello tra gli autobloccanti di un marciapiede adiacente a una rampa pedonale. Ha riportato lesioni permanenti quantificate nella misura del 7%.
Con ricorso riassunto davanti al TAR dal Tribunale Civile, Sezione lavoro, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’Università, quale datore di lavoro, al risarcimento del danno non patrimoniale, pari a € 41.759,29, invocando la responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. per omessa manutenzione del tratto di marciapiede. L’Università si è costituita chiedendo il rigetto e, in via preliminare, la chiamata in causa della compagnia assicurativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio inquadra l’azione nell’ambito della responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., norma di chiusura che impone non solo le misure tassativamente previste dalla legge, ma anche quelle che in concreto si rendano necessarie per tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore, in base all’esperienza e alla tecnica. L’obbligo di sicurezza trova fondamento nell’art. 32 Cost. e nell’art. 31 della Carta di Nizza.
Sul piano processuale, il riparto degli oneri probatori segue lo schema dell’art. 1218 c.c.: il lavoratore deve provare l’obbligazione, il danno e il nesso causale; il datore di lavoro deve dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di sicurezza. Il dipendente non può limitarsi a lamentare genericamente l’omessa adozione di misure, ma deve indicare le specifiche violazioni delle regole precauzionali e il collegamento causale con l’incidente.
Nel caso concreto, la ricorrente ha descritto lo stato dei luoghi ed evidenziato il dislivello del piano di calpestio, senza però dimostrare perché avesse scelto un percorso secondario rispetto ai due accessi principali. Il dislivello, non facilmente percepibile e collocato su una porzione laterale e contenuta della rampa, non è imputabile alla violazione di una regola cautelare, trattandosi di un percorso destinato all’accesso con carrozzine, alternativo a quelli ordinari.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, quando il lavoratore sceglie un percorso diverso da quello ordinario, deve provare l’inagibilità o la difficoltà della via usuale. La scelta del percorso secondario costituisce un comportamento anomalo che interrompe il nesso causale, come affermato dalla Cass. civ., sez. lav., n. 7373 del 2010. Il precedente analogo infortunio occorso a un’altra docente, non segnalato, non dimostra la conoscenza attuale e concreta del rischio da parte dell’Università.
Il ricorso è pertanto respinto per mancata prova del nesso causale. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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