Estinzione per perenzione del giudizio in caso di mancata riassunzione dopo interruzione (TAR Lazio n. 852 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio amministrativo si estingue ai sensi dell’art. 81 cod. proc. amm. qualora, dichiarata l’interruzione del processo, la parte non provveda alla sua riassunzione nel termine perentorio di cui all’art. 80 cod. proc. amm. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata dal giudice anche in assenza di istanza di parte, con pronuncia che regola le spese del giudizio secondo la regola della soccombenza virtuale o della loro irripetibilità.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione di un’ordinanza urbanistica con la quale il Comune aveva rigettato le domande di condono edilizio presentate dal ricorrente e aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive, nonché dell’ordinanza ingiunzione con cui era stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Nel corso del giudizio, instaurato dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, interveniva una causa di interruzione del processo, dichiarata dal collegio con apposito provvedimento.

La Motivazione del TAR

Il Tribunale ha rilevato che, a seguito della dichiarata interruzione del giudizio, il processo non era stato ritualmente riassunto nei termini di cui all’art. 80 cod. proc. amm. Tale disposizione impone alla parte interessata di riassumere il processo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza dell’evento interruttivo.

La mancata riassunzione nel termine determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 81 cod. proc. amm., che il giudice è tenuto a dichiarare anche d’ufficio, senza necessità di istanza di parte. Si tratta di una conseguenza processuale che prescinde dall’esame del merito della controversia e che assume carattere preliminare e assorbente.

Il Collegio ha quindi accertato il decorso del termine senza che alcuna delle parti avesse provveduto alla riassunzione, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio. La pronuncia ha regolato le spese ponendole a carico delle parti che le avevano sopportate, secondo il criterio della loro irripetibilità in caso di definizione del processo senza esame nel merito.

La sentenza chiarisce, sia pure implicitamente, che l’onere di riassunzione grava sulla parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio e che l’inerzia prolungata determina la definitiva cessazione della vicenda processuale, con conseguente consolidamento degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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