Atto endoprocedimentale lesivo e difetto di istruttoria sulla collocazione catastale (TAR Lombardia n. 617 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che, pur formalmente qualificato come atto endoprocedimentale di richiesta di integrazione documentale, imponga al privato la duplicazione di oneri e procedimenti per il conseguimento del risultato richiesto, è sostanzialmente lesivo ed è pertanto impugnabile, collegandosi alla sua inosservanza la decadenza o l’improcedibilità dell’istanza. Nel procedimento di compatibilità paesaggistica, l’amministrazione che ritenga di discostarsi dagli accertamenti catastali e dai titoli edilizi pregressi è tenuta a una istruttoria completa, valutando l’intera documentazione disponibile e non il solo dato della nuova cartografia catastale, poiché le operazioni di riordino fondiario non modificano i confini amministrativi dell’ente. Le domande risarcitorie per danno da ritardo e da incertezza sono respinte in assenza di prova del danno, del nesso eziologico e dell’elemento soggettivo della colpa grave.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato residenziale, presentano al Comune di Cremella istanza di compatibilità paesaggistica per regolarizzare modifiche eseguite senza preventiva autorizzazione, adempimento prodromico alla successiva richiesta del titolo edilizio in sanatoria. Il Comune, all’esito dell’istruttoria, rileva che l’edificio ricadrebbe in parte sul territorio del Comune di Cassago Brianza e chiede la dimostrazione dell’avvenuta presentazione di analoga istanza anche a tale ente, nonché l’aggiornamento della documentazione.
I proprietari impugnano il provvedimento dinanzi al TAR Lombardia, deducendo violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione e contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni comunali, formulando contestualmente domanda risarcitoria per i danni derivanti dall’impossibilità di dare esecuzione a un contratto preliminare di vendita e per il danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Tribunale affronta il profilo dell’interesse a ricorrere. La difesa comunale, pur senza sollevare specifica eccezione, aveva qualificato l’atto come meramente endoprocedimentale e privo di effetti lesivi. Il Collegio dissente: la richiesta di duplicazione degli oneri procedimentali, alla cui inosservanza è collegata la decadenza dall’istanza, produce un immediato effetto lesivo e un arresto procedimentale. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la vicenda dell’immobile: realizzato nel 1976 sulla base di licenza edilizia integrata da concessione in variante del 22.01.1980, previo invito della Commissione Edilizia a precisare l’assenza di costruzioni nel limitrofo territorio di Cassago. La questione della collocazione dell’edificio sulla linea di confine era già emersa nel 1979, quando il Comune di Cassago segnalò che i rilievi planimetrici interessavano le costruzioni autorizzate da Cremella. Tale vertenza fu ritenuta superata in seguito all’inserimento dell’immobile nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Cremella e alla relativa comunicazione del 4.12.1979.
Le operazioni di riordino fondiario del 2020, con nuova cartografia catastale derivante da rilievo aerofotogrammetrico, hanno modificato de facto il tracciamento del confine catastale, facendo ricadere il terreno in parte nel Comune di Cassago, pur in assenza di un provvedimento che modificasse i confini amministrativi. L’amministrazione ha fondato il provvedimento su tale unico presupposto, trascurando che l’edificio risulta censito dal 18.09.1979 interamente nel catasto di Cremella, che i titoli edilizi furono rilasciati su tale base e che l’atto di trasferimento del 1980 indica l’immobile nel Comune di Cremella.
Il Collegio ravvisa quindi il difetto di istruttoria, non avendo l’amministrazione considerato la complessiva documentazione in suo possesso né acquisito le ulteriori informazioni necessarie. L’accoglimento di tale censura assorbe i restanti motivi, con rimessione degli atti per una rinnovata istruttoria.
Le domande risarcitorie sono respinte. Manca la prova della risoluzione del preliminare e del pregiudizio economico; le limitazioni alla trasferibilità derivano dalla pregressa esecuzione di opere abusive, non dall’attività amministrativa. Il danno da ritardo difetta dei presupposti oggettivi — essendo stato impugnato un atto di tempestiva richiesta di integrazioni — e dell’elemento soggettivo della colpa grave. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni e la reciproca parziale soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.