Carta docente, ottemperanza al giudicato e pagamento in conto sospeso (TAR Lombardia n. 445 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario sia passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ordinare l’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, di nominare un commissario ad acta. Questi, se inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non ha diritto a compenso e deve provvedere anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso, giacché le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna e non possono ostacolare la soddisfazione del creditore. L’inottemperanza giustifica infine la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con funzione prevalentemente sollecitatoria.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per una pluralità di annualità scolastiche, condannando il Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa di euro 500 per ogni annualità.

La sentenza è stata notificata, ma l’Amministrazione non ha adottato alcuna condotta adempitiva. La ricorrente chiede quindi di ordinare l’esecuzione, di nominare un commissario ad acta per il caso di inerzia e di applicare la penalità di mora. Il Ministero si costituisce, lamenta il carattere seriale del contenzioso e invoca la riunione dei ricorsi patrocinati dal medesimo studio legale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di riunione. L’identità della materia e delle questioni non integra una sufficiente connessione oggettiva, né rileva l’identità parziale dello studio legale patrocinatore. L’esigenza di ridurre l’onere delle spese a carico dell’Amministrazione non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue.

Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. È ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Collegio ricorda che, dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale.

Sussistono dunque le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Non essendo contestato l’inadempimento, il Ministero è condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare dirigenti e funzionari della Direzione competente.

Il commissario dovrà dare corso al pagamento o all’accredito sulla Carta, ricorrendo se necessario al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669/1996, istituto pacificamente applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le norme di bilancio, osserva il Collegio, hanno efficacia meramente interna e non possono ostacolare la soddisfazione del creditore pubblico. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.

Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato ne giustifica l’applicazione con finalità prevalentemente sollecitatoria. La somma è commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, e il commissario ne effettuerà d’ufficio il calcolo, disponendone il pagamento insieme al debito principale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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