Benefici previdenziali amianto, prova dell’esposizione ultradecennale e onere del lavoratore (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 36 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, il fatto costitutivo del diritto non si identifica con la mera durata ultradecennale dell’attività lavorativa svolta in un ambiente ove è presente amianto. È necessaria la prova dell’esposizione qualificata, raggiunta solo in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione in misura superiore alle soglie di legge. L’allegazione del fatto costitutivo, per il suo contenuto fortemente valutativo, è soggetta al thema probandum disciplinato dall’art. 2697 cod. civ., senza che sia configurabile un’inversione dell’onere della prova a carico dell’INPS. Il riconoscimento della malattia professionale da parte dell’INAIL, pur derivando dalla diagnosi di asbestosi, non dimostra il requisito temporale dell’esposizione decennale.

Il Fatto

Un ex dipendente di una società municipalizzata palermitana, in servizio dal 20.02.1964 al 31.08.1997, agisce per il riconoscimento dei benefici pensionistici legati all’esposizione all’amianto. In primo grado il ricorso è respinto: il giudice contabile rileva che l’esposizione risulta certificata dal datore di lavoro solo fino al 31.12.1970 e che le prove offerte dal lavoratore non superano quelle contrarie dell’INAIL.

L’appellante deduce l’erronea valutazione delle prove, richiamando il riconoscimento della malattia professionale da parte dell’INAIL, una CTU medica, la prova testimoniale assunta davanti al giudice del lavoro e una nuova relazione medica non giurata. L’INPS eccepisce il difetto di procura e, nel merito, contesta la sussistenza della prova sull’esposizione decennale e sul superamento delle soglie.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio rileva l’intervenuto giudicato sulla domanda relativa ai lavori usuranti di cui al d.l. n. 374/1993, non impugnata. L’eccezione di difetto di procura è respinta, risultando in atti la procura ad impugnare.

Nel merito l’appello è infondato. La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19181 del 2016), l’allegazione del fatto costitutivo — esposizione ultradecennale per un livello superiore a 100 fibre litro su otto ore — è interamente soggetta all’art. 2697 cod. civ. È vero che non occorre indicare analiticamente la quantità di fibre per centimetro cubo, potendosi desumere il dato dal rinvio alla norma attributiva (Cass. n. 6543 del 2017). Resta però fermo che il fatto costitutivo non coincide con la sola durata ultradecennale della presenza in un luogo contaminato: serve la prova dell’esposizione qualificata.

La Corte esamina la relazione medica non giurata, ritenendola inammissibile ai sensi dell’art. 194 cod. giust. cont., e respinge l’istanza di prova testimoniale: alcuni capitoli sono irrilevanti, perché non consentono di traguardare l’orizzonte temporale delle lavorazioni, altri inammissibili perché presuppongono conoscenze e misurazioni tecniche che il teste non possiede.

Quanto al riconoscimento della malattia professionale, la Corte precisa che esso non dimostra il requisito temporale, legandosi la malattia all’esposizione ma non essendo accertato in giudizio il periodo di esposizione. Le malattie della Tabella INAIL godono di un’elevata presunzione legale di origine, ma ciò non comporta la dimostrazione della durata decennale richiesta dall’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992. È l’appellante a dover provare l’esposizione decennale, non essendo configurabile un’inversione dell’onere probatorio. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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