Pensione privilegiata: una sola domanda impedisce la decadenza (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 19 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’impedimento della decadenza di cui all’art. 169 d.P.R. n. 1092/1973 è sufficiente la presentazione di una sola domanda di pensione privilegiata nel termine quinquennale dalla cessazione dal servizio. Il rigetto della domanda e la successiva riedizione del potere in via di autotutela non impongono al dipendente di riproporre l’istanza. Accertata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, il diritto al trattamento privilegiato decorre dalla data della domanda, ai sensi dell’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973, quando questa sia stata presentata entro i due anni dalla cessazione dal servizio. Gli arretrati e gli accessori spettano nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno con ultima qualifica di Sovrintendente capo della Polizia di Stato, subiva un infortunio in itinere durante il periodo di servizio presso la Questura. Dall’evento derivavano le infermità indicate in epigrafe. Presentava quindi domanda di pensione privilegiata all’allora I.N.P.D.A.P.
Il competente Comitato ministeriale si esprimeva negativamente sulla dipendenza da causa di servizio e, conseguentemente, l’INPS, succeduto ex lege all’I.N.P.D.A.P., rigettava l’istanza. Il ricorrente impugnava la determinazione di diniego e il parere negativo, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e del diritto al trattamento privilegiato. Nel corso del giudizio l’Amministrazione depositava un nuovo parere del Comitato di verifica, stavolta favorevole, e un verbale del C.O.M. che ascriveva l’infermità all’8^ categoria della Tabella A.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto che non residua alcuna questione sulla spettanza del diritto alla pensione privilegiata, né sulla conseguente ascrizione tabellare, essendovi stato conforme riconoscimento in via amministrativa. Ritiene tuttavia necessario il pronunciamento giudiziale, poiché l’INPS aveva sollevato dubbi sulla possibilità di provvedere in autotutela dopo aver adottato il provvedimento di diniego.
Il nucleo della decisione è il rigetto dell’eccezione di decadenza sollevata dall’Istituto. La Corte rileva che la domanda di pensione di privilegio risulta presentata nei termini di cui all’art. 169 d.P.R. n. 1092/1973, che richiede, al fine dell’impedimento della decadenza, la presentazione di una sola domanda. Il rigetto o la riedizione del potere amministrativo in via di autotutela non comportano alcun onere di riproposizione a carico del dipendente.
In accoglimento del ricorso, la Corte riconosce la dipendenza da causa di servizio dell’infermità e il conseguente diritto al trattamento previdenziale privilegiato. Il diritto decorre dalla data della domanda, ai sensi dell’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973, essendo stata questa presentata entro i due anni dalla cessazione dal servizio: in tal caso il pagamento decorre dalla domanda stessa e non dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
Sugli arretrati, la Corte applica l’art. 167, comma 3, c.g.c. e l’art. 429, terzo comma, c.p.c., richiamando le SS.RR. n. 10/2002/QM quanto al rapporto tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Accoglie però l’eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dall’INPS: arretrati e accessori spettano nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica del ricorso, non risultando altri atti interruttivi dopo la domanda. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità dello svolgimento del giudizio e dell’accoglimento della prescrizione.
Nota della Redazione
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