Inammissibile il conto privo dei versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 160 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale deve rappresentare in modo completo e verificabile le operazioni di carico e di scarico, quali aggregati distinti e imprescindibili. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” del modello 21, previsto dal d.p.r. n. 194/1996, costituisce errore concettuale e non mera imprecisione formale. Essa determina la carenza di un elemento essenziale del conto, poiché rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto così redatto non è qualificabile come conto giudiziale e non può incardinare il relativo giudizio: va dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito. La nozione di maneggio di denaro pubblico comprende ogni modalità di riscossione, comprese quelle elettroniche, senza che rilevi la materiale disponibilità delle somme da parte dell’agente.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, per l’esercizio finanziario 2019, nell’ambito della gestione delle riscossioni per luci votive. Con relazione di irregolarità il magistrato relatore ha sottoposto al Collegio le criticità del rendiconto, rilevando che lo stesso risultava non correttamente strutturato e privo dei versamenti, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS nella colonna dei versamenti in tesoreria.
L’agente contabile si è costituito sostenendo il carattere meramente formale delle irregolarità, la piena tracciabilità dei flussi finanziari e l’insussistenza di ammanchi o di danno erariale. Ha chiesto il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo della sua ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dei modelli di conto. Il d.p.r. n. 194/1996 distingue il modello 23, proprio dell’economo, dal modello 21, destinato all’agente contabile della riscossione. In quest’ultimo devono essere indicati gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo.
Da tale normativa deriva che il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I pilastri di tale rappresentazione sono il carico, cioè l’ammontare delle somme riscosse che genera il debito dell’agente, e lo scarico, cioè l’ammontare delle somme riversate alla tesoreria dell’ente, che estingue il debito. La loro distinta e corretta rappresentazione incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Il Collegio affronta poi la questione preliminare dell’inclusione degli incassi tramite POS, aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile. La nozione di maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene tramite altri soggetti o strumenti elettronici. Ne consegue l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto.
Su questa base il conto in esame risulta non correttamente strutturato. L’indicazione delle riscossioni POS nella colonna dei versamenti costituisce un errore concettuale che rende impossibile la verifica dello scarico e non consente di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è pertanto intrinsecamente non verificabile. Il Collegio richiama il principio per cui il conto redatto su modello irrituale può qualificarsi giudiziale se contiene comunque gli elementi essenziali; nella specie tali elementi mancano, sicché l’atto non è qualificabile come rendiconto né come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il conto privo degli elementi essenziali è dunque inammissibile, perché la carenza originaria impedisce l’attivazione della funzione giurisdizionale, che richiede un oggetto determinato e completo sul quale esercitare il controllo. Da ciò consegue la necessità di un nuovo deposito del conto, con pronuncia in rito e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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