Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e spese compensate (TAR Lombardia n. 350 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla stessa parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di una condizione dell’azione. La declaratoria prescinde dall’esame del merito dei motivi e non implica alcun accertamento sulla fondatezza dell’atto impugnato. La compensazione delle spese di lite, disposta per giusti motivi, rientra nel potere discrezionale del giudice e non richiede una specifica soccombenza sostanziale.

Il Fatto

Il ricorrente, Vigile del Fuoco in servizio presso un Comando provinciale, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha disposto nei suoi confronti la sospensione cautelare dal servizio, con privazione del trattamento economico, fatta salva un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Il provvedimento è stato adottato in applicazione dell’art. 14, comma 3, del C.C.N.L. di categoria del 26 maggio 2004, sull’assunto che il dipendente fosse imputato in un procedimento penale per reati di gravità tale da turbare l’ordinato andamento dell’Amministrazione e da arrecare grave danno all’immagine del Corpo. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, vizi di violazione di legge e di eccesso di potere. La domanda cautelare è stata respinta. In prossimità dell’udienza di merito la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente, con cui quest’ultima ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.

Su tale premessa il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione si fonda sul rilievo che la parte ha espressamente manifestato il venir meno dell’interesse alla pronuncia, con conseguente cessazione della materia del contendere sul piano dell’interesse ad agire.

Il Tribunale non ha esaminato i motivi di violazione di legge e di eccesso di potere dedotti con l’unico mezzo di impugnazione. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni valutazione sul merito dell’atto impugnato e lascia integro il provvedimento di sospensione cautelare.

Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate per giusti motivi, esercitando il potere discrezionale riconosciuto dalla disciplina processuale e valorizzando la particolare natura della definizione intervenuta su iniziativa della stessa parte ricorrente.

Infine, il Tribunale ha ordinato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente e degli altri soggetti menzionati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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