Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e penalità di mora (TAR Emilia-Romagna n. 317 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (conv. in legge n. 30/1997) decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione, idoneo allo scopo. La mancata contestazione dell’omesso adempimento, nonché la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, integrano il presupposto per l’esperimento del rimedio di cui agli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. Il difensore munito di mandato per il giudizio civile, ove i poteri siano estesi a ogni stato e grado, è legittimato a proporre il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna al pagamento di un importo predeterminato. All’inottemperanza consegue la nomina del Commissario ad acta e la condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, ha ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, con sentenza n. 371/2025 del 21 giugno 2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo di euro 2.000,00 riferito agli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, oltre interessi fino al soddisfo.
Passata la sentenza in giudicato — come attestato dalla certificazione della Cancelleria in data 4 dicembre 2025 — e notificata all’Amministrazione il 9 luglio 2025, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo perché fosse ordinata l’esecuzione del giudicato, con fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti del rimedio dell’ottemperanza previsto dagli artt. 112 e segg. cod. proc. amm., valorizzando la mancata contestazione dell’omesso adempimento e la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Quanto al termine per l’esecuzione, il TAR ha rilevato che risulta decorso quello di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato, essendo stata la sentenza notificata in data 9 luglio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Sul punto il Collegio richiama numerosi precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025 e TAR Umbria n. 370 del 2025.
Il TAR ha poi riconosciuto la legittimazione del difensore, che si avvale in questa sede del mandato rilasciato per il giudizio civile: quando i poteri del difensore sono estesi a ogni stato e grado del procedimento, la procura alle liti attribuisce lo ius postulandi anche nel processo di esecuzione, tale essendo il giudizio di ottemperanza quando si tratti di esecuzione di una condanna al pagamento di un importo predeterminato. È richiamata, tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, n. 8745 del 2019.
In accoglimento della domanda, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o dirigente da lui delegato, senza liquidazione di alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda di condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva del Commissario. Le spese sono seguite la soccombenza.
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Nota della Redazione
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