Permesso di lungo periodo e contributi da lavoro autonomo non versati (TAR Lombardia n. 347 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il requisito contributivo previsto dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 è integrato solo dal versamento effettivo dei contributi previdenziali. La decisione della Questura che, in presenza di un debito contributivo da lavoro autonomo non ancora estinto, non accolga l’istanza e rilasci un permesso a tempo determinato non è viziata per difetto di motivazione o di istruttoria, quando il preavviso di rigetto abbia indicato le annualità dell’omissione e il richiedente abbia potuto interloquire, riconoscendo il debito e ottenendone la rateizzazione. Il provvedimento che rinvia a una nuova istanza da presentarsi dopo la regolarizzazione della posizione contributiva non lede le prerogative partecipative e difensive del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha presentato alla Questura di Bergamo istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Con provvedimento del 28 marzo 2022, notificato il 19 aprile successivo, l’Amministrazione ha ritenuto non accoglibile l’istanza per il mancato versamento integrale dei contributi previdenziali da lavoro autonomo, precisando che, regolarizzata la posizione contributiva, avrebbe potuto essere presentata nuova istanza. Contestualmente ha rilasciato un permesso di soggiorno a tempo determinato in conformità ai requisiti posseduti.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, deducendo un unico motivo con cui lamenta, da un lato, la lesione delle prerogative partecipativo-difensive, per non essere state indicate le annualità e i periodi d’imposta dell’omissione, e, dall’altro, l’insussistenza dell’omissione stessa. Ha proposto istanza cautelare, alla quale ha poi rinunciato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, ritenendolo destituito di giuridico fondamento. Il punto di partenza è la documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente e non contestata dal ricorrente, con le conseguenze che ne derivano ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm.

Dagli atti emerge che il 16 marzo 2022 è stato inviato al ricorrente un preavviso di rigetto dell’istanza, motivato con il «mancato pagamento dei contributi obbligatori da lavoro autonomo dal 2019 ad oggi». Il ricorrente ha riscontrato tale preavviso il 22 marzo successivo, inviando l’accoglimento da parte dell’INPS della richiesta di rateizzazione del debito contributivo, ammontante a 3.138,05 euro.

Da questa sequenza procedimentale il Tribunale trae due conseguenze. La prima è che il ricorrente non è stato leso nelle sue prerogative partecipativo-difensive: ha potuto interloquire con l’Amministrazione e, nel farlo, ha riconosciuto l’esistenza, all’epoca del procedimento, di un debito contributivo che stava provvedendo a saldare. La seconda è che, proprio per tale riconoscimento, non sussiste il dedotto errore di fatto da parte della Questura.

La decisione di rilasciare un permesso di soggiorno a tempo determinato nelle more dell’estinzione del debito, con salvezza di una nuova istanza dopo la regolarizzazione della posizione contributiva, non risulta attaccata dalle censure proposte, che poggiano su presupposti fattuali e procedimentali documentalmente smentiti. Il ricorso è quindi infondato e viene respinto.

Le spese di lite sono integralmente compensate, in deroga al criterio della soccombenza, in considerazione della natura degli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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