La rideterminazione dei TEE non è decadenza e non richiede i presupposti dell’art. 21-nonies (TAR Lazio n. 12986 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici, all’esito di un controllo documentale, ridetermina in misura inferiore i titoli di efficienza energetica spettanti, mantenendo l’operatore all’interno del sistema incentivante, costituisce una mera rideterminazione dell’incentivo e non una decadenza. Per tale ragione non trova applicazione l’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, che richiede i presupposti di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 soltanto per i provvedimenti di rigetto dell’istanza o di decadenza integrale. La rideterminazione si fonda sul potere di verifica, accertamento e controllo di natura doverosa disciplinato dall’art. 12, commi 15 e 16, del d.m. 11 gennaio 2017, senza che rilevi l’avvenuta approvazione delle rendicontazioni, la quale avviene all’esito di una verifica sommaria e fa salvi i successivi approfondimenti. Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Il Fatto

La società, operatore di telecomunicazioni, aveva ottenuto titoli di efficienza energetica per due progetti di ammodernamento di stazioni radio base, mediante sostituzione degli apparati GSM, DCS e UMTS. All’esito di un procedimento di controllo e sopralluogo, il GSE aveva rideterminato in misura inferiore i TEE spettanti, rilevando errori nella rendicontazione: inserimento di mensilità eccedenti il periodo di vita utile, risparmi computati senza correlazione all’apparato oggetto del progetto, errata applicazione del coefficiente di durabilità e allocazione di un consumo elettrico maggiorato per i siti infrastrutturali, i cui punti di prelievo servivano anche le centrali di rete fissa. Sulla base di tali risultanze era stato intimato il versamento di un importo di euro 711.608,08.

La società aveva impugnato il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020, per intervenuta scadenza del termine di diciotto mesi dall’approvazione delle rendicontazioni, nonché l’illegittimità costituzionale della disposizione per disparità di trattamento rispetto all’ipotesi della decadenza. Con il secondo motivo era contestata la rideterminazione prima della riconciliazione finale dei consumi prevista dalle procedure per progetti e programmi di misura.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha respinto il ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l’operatore decada da un sistema incentivante solo quando ne fuoriesca del tutto. Il mantenimento del rapporto incentivante, con una quantificazione diversa dell’incentivo, integra una mera rideterminazione, per la quale non è richiesta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La lettera dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 riferisce quei presupposti esclusivamente al rigetto dell’istanza e alla decadenza, situazioni in cui la decurtazione integrale giustifica la tutela dell’affidamento; nella rideterminazione, invece, l’incentivo viene erogato e la sua misura è ricondotta a quanto effettivamente dovuto.

Il provvedimento impugnato ha forma e sostanza di rideterminazione in peius e non può essere assimilato alla decadenza parziale, non ricorrendo una situazione di “tutto o nulla” ma una mera riduzione degli incentivi spettanti. La Corte ha altresì precisato che il potere esercitato dal Gestore non è manifestazione di autotutela, bensì di un potere di verifica, accertamento e controllo di natura doverosa, fondato su un nuovo procedimento nel quale sono acquisiti elementi conoscitivi ulteriori rispetto a quelli disponibili in sede di approvazione. L’esito positivo delle rendicontazioni non preclude i successivi controlli, atteso che le approvazioni avvengono sulla base di una verifica sommaria e fanno salve le risultanze di più approfondite verifiche, come espressamente indicato nelle stesse comunicazioni di esito positivo.

Quanto al secondo motivo, il collegio ha escluso che il Gestore fosse tenuto a sospendere il controllo in attesa della riconciliazione finale dei consumi, trattandosi di un adempimento rimesso all’iniziativa del beneficiario e non soggetto a un termine definito. Le criticità riscontrate, in particolare l’allocazione di un consumo elettrico maggiorato per i siti infrastrutturali, erano emerse solo in sede di controllo, sicché le previsioni delle procedure non potevano vincolare il Gestore imponendogli di procrastinare l’attività di verifica. L’anticipazione della fase di riconciliazione non risulta pertanto censurabile, tanto più che anche gli interventi non ancora rendicontati presentavano le stesse criticità.

La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale è stata motivata dalla non comparabilità delle situazioni: il legislatore ha previsto il meccanismo di sanatoria per la decadenza integrale, in ragione del rischio che l’impresa rimanga senza alcun beneficio, mentre nella rideterminazione non viene in rilievo un analogo pregiudizio. La diversità di trattamento risulta quindi assistita da una ragionevole giustificazione. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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