Foglio di via obbligatorio: durata triennale illegittima senza motivazione (TAR Sicilia n. 1960 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011 è misura di prevenzione personale fondata su un giudizio prognostico di pericolosità sociale che non presuppone la previa definizione del procedimento penale né una sentenza irrevocabile di condanna. L’ascrivibilità del prevenuto alle categorie dell’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 può desumersi da elementi di fatto, da vagliare secondo il criterio del “più probabile che non”. La misura non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, data la sua natura cautelare e d’urgenza. La durata del divieto di ritorno, ove superi il minimo legale di sei mesi, deve però trovare adeguato riscontro motivazionale: in difetto, la determinazione è illegittima per difetto di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Palermo il 12 aprile 2024 e notificato il 17 aprile 2024, unitamente al verbale di identificazione redatto dalla Questura in data 28 aprile 2024. Quest’ultimo atto gli era stato contestato per aver preso parte, dopo l’adozione della misura, a una ulteriore manifestazione, con violazione dell’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 18 T.U.L.P.S.

All’origine della misura vi erano due azioni dimostrative riconducibili a un gruppo ambientalista, avvenute il 29 marzo e il 2 aprile 2024, per le quali il ricorrente era stato deferito in stato di libertà. Il provvedimento valorizzava altresì i pregiudizi di polizia e l’essere destinatario di fogli di via adottati da altri Comuni. Il ricorrente ha dedotto la sproporzione della misura, l’assenza dei presupposti soggettivo e oggettivo, l’insussistenza di una manifestazione ex art. 18 T.U.L.P.S., il mancato invito alla partecipazione procedimentale e l’eccessiva durata del divieto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa al verbale di identificazione. Gli atti ex artt. 51, 349, 369 e 369-bis cod. proc. pen. sono atti di polizia giudiziaria, di natura meramente ricognitiva e informativa, interni al procedimento penale, privi di natura di provvedimento amministrativo e non soggetti a impugnazione davanti al giudice amministrativo.

Nel merito, il TAR ha ricondotto il foglio di via all’area di tutela dell’art. 16 Cost., richiamando la giurisprudenza costituzionale sul rapporto tra libertà di circolazione e ragioni di sicurezza. Ha poi individuato i due requisiti della misura: il requisito soggettivo, ossia l’inquadramento del destinatario in una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, e il requisito oggettivo, ovvero la pericolosità per la sicurezza pubblica.

Il Collegio ha respinto la tesi secondo cui la pericolosità dovrebbe fondarsi su fatti accertati in sentenze irrevocabili. La categoria dell’art. 1, lett. c), si ricava da elementi di fatto, non da elementi certi e indefettibili. Le misure di prevenzione si fondano su un giudizio prognostico, valutato secondo il principio del “più probabile che non”, distinto dallo standard dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” proprio del processo penale.

Il quadro indiziario è stato ritenuto adeguato: la denuncia per fatti analoghi di pochi giorni prima, i pregiudizi di polizia, i numerosi fogli di via di altri Comuni e l’assenza di attività lavorativa o interessi leciti a Palermo. La reiterazione delle condotte ha integrato il requisito della “dedizione” e quello oggettivo. Quanto all’art. 18 T.U.L.P.S., il Collegio ha escluso che un numero minimo di partecipanti condizioni la qualificazione della riunione come manifestazione e ha richiamato la giurisprudenza penale sulla responsabilità del promotore.

È stata invece accolta la censura sulla durata. L’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 consente un divieto da sei mesi a quattro anni. La misura era stata quantificata in tre anni senza alcuna motivazione a supporto. In presenza di poteri discrezionali di graduazione della durata, la scelta che superi il minimo esige sempre un adeguato riscontro motivazionale. Il ricorso è stato così in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto, con riforma parziale del provvedimento nella sola parte relativa alla durata superiore ai sei mesi. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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