Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Lombardia n. 250 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è fondato quando il titolo esecutivo è passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Sussistono in tal caso le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione va condannata a dare completa esecuzione al giudicato entro un termine, e in caso di persistente inadempimento si nomina un commissario ad acta. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso.

Il Fatto

Due docenti hanno adito il TAR ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il loro diritto alla Carta Elettronica del Docente per determinati anni scolastici e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione nei limiti della prescrizione quinquennale.

La sentenza, notificata in forma esecutiva, non è stata appellata ed è passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il Ministero è rimasto inerte, omettendo di corrispondere quanto dovuto tranne le spese di lite. Le ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna all’esecuzione, con nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. Il titolo esecutivo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro, e risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.

Integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e della norma sul termine dilatorio, il Collegio rileva che l’inadempimento non è contestato. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

Segue la condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. All’esecuzione provvederà, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali a dirigenti o funzionari della direzione competente al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.

Il commissario provvederà entro novanta giorni dalla comunicazione, potendo ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso. Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in mille euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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