Accolta l’ottemperanza per la Carta Docente, respinta l’astreinte (TAR Lombardia n. 3782 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta qualora sussistano «altre ragioni ostative», e non solo il limite negativo della manifesta iniquità. Tali ragioni possono risiedere nella complessità del procedimento amministrativo volto a dare esecuzione alla pronuncia, che coinvolge una pluralità di soggetti e diverse fasi. In ogni caso, la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza costituisce un efficace strumento di sollecitazione, tale da giustificare il mancato accoglimento della domanda di astreinte.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti con contratto a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che, disapplicando la normativa nazionale sul trattamento del personale docente precario, riconosceva loro il diritto alla “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione per diversi anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al relativo accredito. La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata all’Amministrazione, che tuttavia non vi dava esecuzione entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Le docenti proponevano, quindi, ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, nonché il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro. Ha pertanto dichiarato fondato il ricorso, ordinando al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta delle ricorrenti, includendo la possibilità di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il TAR l’ha respinta. Richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, ha evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce, accanto al limite della manifesta iniquità, quello autonomo delle «altre ragioni ostative». Tali ragioni sono state individuate nella natura del processo di esecuzione, che risulta articolato in più fasi e coinvolge una pluralità di soggetti, rendendo non opportuna la condanna della parte pubblica al pagamento di una somma aggiuntiva.
Infine, il Collegio ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta, tenuto conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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