Rispetto della via gerarchica nella segnalazione alla PA (TAR Lazio n. 12296 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del militare di indirizzare istanze, segnalazioni e lamentele per il tramite del proprio superiore diretto non può essere degradato a mera formalità burocratica, costituendo principio basilare di garanzia dell’effettività della catena di comando e di tutela della coesione interna dell’ordinamento militare. La segnalazione trasmessa direttamente all’ente amministrativo prima dell’informativa ai superiori integra violazione dei doveri di dipendenza gerarchica, senza che possano valere soggettive valutazioni riparatorie di errori o ingiustizie. In materia disciplinare, la sanzione irrogata nella forma minima del rimprovero non è manifestamente sproporzionata quando il fatto contestato sia sussistente. Il termine a difesa ridotto rispetto alla previsione regolamentare risulta emendato se l’Amministrazione ha offerto la facoltà di richiedere una dilazione e l’incolpato non vi ha fatto seguito.
Il Fatto
Un Maresciallo dei Carabinieri, in servizio come Comandante dell’Aliquota Subacquei, veniva sanzionato con il rimprovero per aver segnalato al Centro Nazionale Amministrativo l’errata attribuzione di una particolare indennità percepita da un parigrado, senza osservare la via gerarchica e senza informare tempestivamente i propri superiori. A seguito del rigetto del ricorso gerarchico, il militare impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione del diritto di difesa per la riduzione dei termini procedimentali e la mancata accesso agli atti, nonché l’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sui vizi procedurali. Quanto al termine a difesa, il provvedimento di avvio fissava la durata massima del procedimento in novanta giorni, ma concedeva al militare un termine di dieci giorni per le controdeduzioni, in contrasto con l’art. 1029, comma 2, d.P.R. n. 90/2010, che garantisce all’incolpato un termine pari a due terzi della durata massima. Tuttavia, l’Amministrazione aveva offerto con nota del 7 maggio 2023 la facoltà di chiedere più tempo, senza ricevere alcuna richiesta di dilazione; l’errore iniziale risultava quindi emendato prima della scadenza. In relazione all’accesso, il militare aveva preso visione del fascicolo il 15 maggio 2023, in data utile per predisporre le difese, essendo il procedimento concluso il successivo 20 giugno. La seconda istanza di accesso, presentata l’8 luglio, era ininfluente sul procedimento già chiuso e investiva un rapporto redatto dal ricorrente stesso, il cui contenuto gli era noto.
Il terzo motivo, concernente il merito della sanzione, è stato parimenti respinto. Il militare assumeva di aver informato preventivamente i superiori, ma dagli atti emergeva che il colloquio con il Comandante era avvenuto sei giorni dopo l’inoltro della segnalazione al Centro Nazionale Amministrativo. Lo scambio con un sottoposto, avvenuto il 31 gennaio, non poteva soddisfare l’obbligo di rapporto alla catena di comando. Il Collegio ha rimarcato che, nell’ordinamento militare, il rispetto della scala gerarchica non può essere retrocesso a formalità, non essendo scriminabile sulla base di valutazioni soggettive circa la necessità di porre rimedio a presunti errori: la preventiva informativa non avrebbe pregiudicato il raggiungimento dell’obiettivo.
Quanto alla proporzionalità, la sanzione è stata irrogata nella forma minima del rimprovero, sicché la contestazione di difetto di proporzionalità non ha fondamento, considerata la discrezionalità riconosciuta alle valutazioni disciplinari dell’Amministrazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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