Giudicato e carta docente: l’ottemperanza non è bloccata dai vincoli di bilancio (TAR Campania n. 1446 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che si sia costituita solo formalmente ha l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato; in mancanza, il giudice ne dichiara l’obbligo di conformarsi e nomina un commissario ad acta. La mancanza di disponibilità di bilancio o di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa per rendere possibile il pagamento. L’astreinte, pur ammissibile in astratto, può essere negata quando ragioni legate alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico siano ostative alla sua applicazione.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico della c.d. “carta elettronica del docente” per l’annualità 2023-2024, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Constatato il perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di conformarsi e la condanna al pagamento delle somme, con nomina di un commissario ad acta e applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha preliminarmente verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di cui agli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e l’ammissibilità, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva fornito prova dell’avvenuto pagamento. Richiamando il principio per cui l’onere di dimostrare l’adempimento grava sul debitore pubblico, il giudice ha dichiarato l’obbligo di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato un commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale competente, con facoltà di delega. Il commissario dovrà procedere all’allocazione in bilancio della somma, all’espletamento delle fasi di spesa e al reperimento materiale delle risorse; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non possono impedire l’esecuzione del giudicato.
Quanto alla richiesta di astreinte, il TAR ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce, oltre al limite della manifesta iniquità, quello autonomo delle “altre ragioni ostative”. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono state ritenute ragioni idonee a escludere la condanna della parte pubblica al pagamento della sanzione.
Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna alle spese liquidate in euro 250,00 e distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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