Sanzioni servizio civile universale tra giurisdizione e proporzionalità (TAR Lombardia n. 213 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative non pecuniarie previste dall’art. 3 bis della legge n. 64/2001 nei confronti degli enti del servizio civile universale rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Esse hanno natura mista, non esclusivamente afflittiva ma anche ripristinatoria, e sono irrogate all’esito di un potere discrezionale di vigilanza e controllo funzionale alla tutela dell’interesse pubblico. Il Prontuario approvato con d.m. 22 novembre 2017 vincola l’Amministrazione nell’individuazione delle condotte illecite, ma le conserva un margine di valutazione su gravità e proporzionalità. Ne consegue che, caduta una delle violazioni presupposte e in assenza di reiterazione, la sanzione interdittiva annuale applicata in sostituzione della revoca del progetto già concluso è sproporzionata. È illegittima, per violazione del principio di tipicità, la previsione che estende l’interruzione alle attività di progetti diversi da quello revocato.

Il Fatto

Un Comune partecipa al servizio civile universale in associazione con un ente iscritto all’albo, quale ente di accoglienza e co-progettante. Nell’ambito di un programma finanziato per l’anno 2022, con decreto del Capo Dipartimento n. 1134/2022, viene avviato un progetto destinato a volontari su più sedi, tra cui quella comunale.

A seguito di una verifica ispettiva del 14 maggio 2024, l’Amministrazione contesta plurime irregolarità: mancata rilevazione delle presenze dei volontari e dell’operatore locale di progetto, impiego del volontario in attività non previste, carente formazione specifica e sui rischi. Con decreto n. 1183 del 9 agosto 2024 irroga all’ente titolare la diffida per iscritto e al Comune l’interdizione temporanea annuale a presentare nuovi progetti, disponendo altresì l’interruzione delle attività progettuali nelle sedi comunali. Il TAR Lazio, adito dai ricorrenti, declina la competenza in favore del TAR Lombardia, davanti al quale il giudizio viene riassunto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione, proposta dall’Amministrazione in via dubitativa. Ricostruita la distinzione tra sanzioni amministrative in senso proprio, di natura punitiva, e misure in senso lato, ripristinatorie o interdittive, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 2098/2019) e i criteri delle Sezioni Unite n. 19664/2020. Applicandoli, rileva che le sanzioni dell’art. 3 bis legge n. 64/2001 hanno carattere misto, sono applicate all’esito di un potere discrezionale di vigilanza e lasciano all’autorità la scelta tra le sanzioni e la loro graduazione. Sussiste quindi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Superata la preliminare, il TAR verifica l’attualità dell’interesse, essendo l’interdizione annuale ormai esaurita al 9 agosto 2025: richiamando Cons. Stato n. 892/2019, riconosce il persistente interesse morale alla decisione di merito.

Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato. Quanto alla mancata rilevazione delle presenze dell’operatore locale di progetto, il Collegio osserva che il par. 3 lett. n) del Prontuario impone un registro “apposito” o modalità di accertamento “analoga”, funzionalmente destinata a certificare la presenza per lo svolgimento delle attività di servizio civile. Non valgono, a tal fine, né le dichiarazioni della volontaria né il badge usato dall’operatrice come dipendente comunale, riferito all’attività lavorativa e non al progetto. Le violazioni sussistono.

Cadono invece le censure sulla formazione: la documentazione attestante l’erogazione è stata prodotta solo il 4 luglio 2024, oltre l’intervallo tollerabile rispetto all’ispezione, e non dimostra l’adempimento “nei tempi”. È invece fondata la censura sull’impiego in attività non previste: il raffronto tra le mansioni elencate dalla volontaria e i contenuti del progetto evidenzia che le prestazioni erano riconducibili all’attività approvata. L’Amministrazione ha confuso la parziale difformità con l’estraneità delle mansioni, violando le esigenze di tassatività cui essa stessa si era vincolata.

Venuta meno tale violazione e assente la reiterazione, la sanzione interdittiva applicata in luogo della revoca del progetto già concluso risulta sproporzionata ed è annullata; resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di rivalutare il complesso delle violazioni. È inoltre illegittima, per contrasto con il principio di tipicità e sproporzione, la previsione che estende l’interruzione a progetti diversi da quello revocato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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