Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Lazio n. 10155 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non aver più interesse al ricorso preclude la decisione nel merito della controversia. Il giudice, in ossequio al principio dispositivo, deve prendere atto di tale dichiarazione e pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità non esime il Collegio dal pronunciare sulle spese del giudizio, la cui liquidazione va effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ovvero in base a una sommaria valutazione dell’astratta fondatezza della domanda, potendo le stesse essere integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato la propria mancata ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina in Dermatologia e Venereologia, in Oftalmologia e in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, nell’ambito del concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2023/2024, indetto con Decreto Direttoriale n. 678 del 24 maggio 2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il ricorso, articolato in numerosi motivi, era diretto avverso gli atti della procedura concorsuale, inclusi il bando, la graduatoria nazionale e i provvedimenti di assegnazione dei posti.

Le Amministrazioni resistenti si erano costituite in giudizio per resistere al ricorso. Con nota depositata in data 19 maggio 2026, il ricorrente dichiarava di non aver più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo il passaggio in decisione della causa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente, confermata in vista dell’udienza di discussione, imponeva la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il quale prevede che il giudice dichiari improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

La pronuncia si fonda sul consolidato insegnamento pretorio secondo cui, nel giudizio amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso preclude la decisione nel merito della controversia, non potendo il giudice che prendere atto di tale sopravvenienza. Il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, impone infatti al giudice di adeguarsi alla manifestazione di volontà della parte di non proseguire nel giudizio.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui, in caso di pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse in senso ampio, la liquidazione delle spese va eseguita secondo il criterio della soccombenza virtuale, ossia in base a una sommaria valutazione dell’astratta fondatezza della domanda. Alla luce della peculiarità della vicenda, il Tribunale ha ritenuto di disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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