Sopravvenuta carenza di interesse sull’accesso agli atti per avvenuta ostensione documentale (TAR Lazio n. 860 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso agli atti proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione resistente, nel corso del giudizio, abbia trasmesso all’istante tutti i documenti richiesti, dimostrando la satisfattività dell’ostensione. La produzione in giudizio degli atti oggetto dell’istanza, accompagnata dalla dimostrazione dell’avvenuto invio al ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere sulla sola domanda di accesso, restando impregiudicata l’eventuale impugnazione degli atti di cui si sia presa visione. La particolare vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese del giudizio di fase.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente dell’ASL con qualifica di CPS Ostetrica, aveva partecipato a una selezione interna per il conferimento di incarichi di funzione organizzativa di coordinamento per le professioni sanitarie ostetriche, indetta con delibera dell’ASL del 14 gennaio 2025.

Non avendo riportato un punteggio utile per il collocamento in graduatoria, presentava in data 20 dicembre 2025 un’istanza di accesso agli atti finalizzata a ottenere tutti i documenti relativi alle selezioni, ivi inclusi i criteri di attribuzione dei punteggi, senza ricevere risposta dall’amministrazione. Proponeva quindi ricorso, formulando sia la domanda di annullamento della delibera di approvazione degli atti e di nomina dei vincitori, sia l’istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio-diniego per violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 24 e 113 Cost.

La Motivazione del Tribunale

Nel giudizio si costituiva l’ASL resistente, la quale eccepiva, con riferimento all’accesso, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo trasmesso all’istante, con due distinte note prodotte in giudizio, tutti gli atti richiesti. L’amministrazione eccepiva altresì il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento, trattandosi di incarichi di funzione organizzativa e non di progressioni verticali, e, in subordine, l’infondatezza dell’impugnazione.

Alla camera di consiglio del 15 luglio 2026, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla domanda di accesso, alla luce dell’avvenuta produzione documentale da parte dell’ASL. Il Collegio ha conseguentemente rilevato che, una volta intervenuta l’ostensione degli atti, la domanda proposta ex art. 116, comma 2, c.p.a. perdeva il proprio oggetto, non residuando alcuna utilità dalla decisione sulla legittimità del silenzio serbato dall’amministrazione.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse sull’istanza di accesso, rilevando come il perfezionamento dell’accesso agli atti, ancorché tardivo, sia satisfattivo dell’interesse sotteso alla domanda. Ha infine disposto la compensazione delle spese di fase, valorizzando la particolarità della vicenda e la condotta processuale delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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