Ottemperanza al giudicato e notifica alla parte del giudizio di prime cure (TAR Sicilia n. 1599 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza, proposto ai sensi dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., deve essere notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio di prime cure. La chiamata in causa di un soggetto estraneo alla condanna, imposta da tale regola processuale, non lo rende soccombente: nei suoi confronti le spese di lite vanno compensate. L’ottemperanza al giudicato si dispone quando risultino la mancata impugnazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio, con nomina del Commissario ad acta per il caso di inerzia protratta.

Il Fatto

Il ricorrente, procuratore di se stesso, ha agito in forza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto, a titolo di spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario, la somma di € 4.111,80 oltre interessi legali. Il titolo era stato notificato all’amministrazione comunale e non impugnato nei termini.

Di qui il ricorso davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ordine di ottemperanza, la fissazione di modalità e termini, la nomina di un commissario in via sostitutiva e la condanna alle spese. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito; è invece comparsa la società affidataria del servizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere stata destinataria di alcuna condanna nel giudizio di prime cure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: la mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione di cancelleria, e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati.

L’amministrazione comunale è stata condannata a dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Collegio ha previsto l’intervento, su istanza di parte, del Commissario ad acta entro ulteriori sessanta giorni, individuandolo nel Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega.

Quanto ai profili di disciplina dell’ausiliario, il Tribunale ha ribadito che il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con istanza da presentare a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione.

Sul regolamento delle spese, il Collegio ha distinto i due rapporti. Nei confronti del Comune le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA. Nei rapporti con la società le spese sono compensate, perché la sua chiamata in giudizio risponde alla regola dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., che impone la notificazione alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio di prime cure. L’eccezione di difetto di legittimazione non ha dunque inciso sul carico delle spese, ma ha giustificato la loro integrale compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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