Equiparazione al 25% dell’anzianità maturata in strutture private convenzionate (TAR Lombardia n. 194 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, il requisito dell’anzianità di servizio prescritto dall’art. 10 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 non è integrato soltanto dai periodi maturati presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali. La clausola di salvezza contenuta nella medesima disposizione (“salvo quanto previsto dai successivi articoli”) richiama l’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 484/1997, che equipara ai servizi pubblici quelli prestati presso gli istituti, enti e istituzioni private di cui all’art. 4, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 502/1992, da identificarsi nelle strutture private convenzionate. L’equiparazione opera nei limiti del 25 per cento della durata del servizio, secondo il rinvio agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Ne consegue che la clausola del bando che escluda i servizi resi presso strutture private accreditate e convenzionate è illegittima nella parte in cui impedisce l’ammissione del candidato che, sommando l’anzianità pubblica e la quota equiparata, raggiunga il requisito prescritto.

Il Fatto

L’azienda sanitaria ha indetto una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa. L’avviso pubblico richiedeva un’anzianità di servizio complessiva di sette anni, di cui cinque nella disciplina, precisando che l’anzianità utile dovesse essere maturata “secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 484 del 10/12/1997”.

Il ricorrente, medico specialista in possesso di circa due anni di anzianità presso strutture pubbliche e di circa ventisei anni presso una struttura privata convenzionata, era stato escluso da una precedente analoga selezione proprio perché la commissione aveva ritenuto utile la sola anzianità maturata presso amministrazioni pubbliche. Non avendo impugnato quella prima esclusione, ha proposto ricorso avverso la reiterazione del bando, che riproponeva il medesimo requisito. La commissione lo ha poi ammesso con riserva, collocandolo terzo in graduatoria. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale e la delibera di conferimento dell’incarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, non contestata dall’azienda. Dopo la novella dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 a opera dell’art. 20 della legge n. 118/2022, la valutazione comparativa della commissione si svolge su criteri predeterminati e sfocia in una graduatoria che vincola la scelta del direttore generale. Ne deriva il carattere tendenzialmente concorsuale della procedura, con attrazione alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.

Nel merito del ricorso introduttivo, il punto centrale è il concetto di anzianità utile. L’art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 fa espressamente salvo quanto previsto dai successivi articoli. Tra questi assume rilievo l’art. 12, comma 1, che equipara ai servizi prestati presso le aziende sanitarie pubbliche quelli resi presso gli istituti, enti e istituzioni private richiamati dall’art. 4, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 502/1992. Quest’ultima norma rinvia, a sua volta, all’art. 43, comma 2, della legge n. 833/1978, che disciplina le istituzioni private considerate presidi delle unità sanitarie locali in forza di apposita convenzione. Il riferimento normativo conduce dunque alle strutture private convenzionate.

Il secondo problema interpretativo riguarda l’inciso che richiama gli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 761/1979. In particolare l’art. 26 stabilisce che il servizio prestato nelle case di cura convenzionate è equiparato, ai fini della valutazione come titolo, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nel limite del 25 per cento della sua durata. La conseguenza è che il ricorrente, sommando due anni pubblici e il venticinque per cento dei ventisei anni maturati presso la struttura privata convenzionata, raggiunge un’anzianità complessiva di circa otto anni e mezzo, sufficiente a integrare il requisito di sette anni richiesto dal bando.

Da qui l’accoglimento del ricorso introduttivo e del primo motivo aggiunto, con annullamento della clausola immediatamente escludente e del verbale nella parte in cui aveva giudicato il ricorrente carente del requisito di anzianità. L’interesse all’impugnazione permane anche in vista dell’eventuale futuro scorrimento della graduatoria, espressamente previsto dal bando entro i due anni successivi al conferimento dell’incarico.

Il Collegio ha invece respinto i restanti motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la predeterminazione dei criteri di valutazione operata dalla commissione, coerente con la disciplina primaria e regolamentare che rimette alla commissione stessa la fissazione dei criteri in relazione alle specificità del posto. Ha escluso la violazione dei principi di trasparenza e par condicio, risultando dal verbale che i curricula sono stati conosciuti solo dopo la fissazione dei criteri. Ha giudicato inammissibile per difetto di prova di resistenza la censura sull’attribuzione dei punteggi, e infondate quelle sul colloquio a porte chiuse e sul difetto di motivazione, essendo ammesso il punteggio numerico complessivo.

Nota della Redazione

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