Accreditamento AFAM: requisiti di ammissibilità e pareri CNAM e ANVUR (TAR Lazio n. 2122 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione ad attivare nuovi corsi di diploma accademico, i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 11 d.P.R. n. 212/2005 e dalle indicazioni operative ministeriali devono sussistere al momento della presentazione della domanda. Il requisito dei corsi già attivi, con conclusione effettiva di almeno un ciclo triennale, e quello del nucleo stabile di docenti costituiscono presupposti pregiudiziali, la cui carenza determina l’inammissibilità dell’istanza. I pareri del CNAM e dell’ANVUR sono un posterius procedurale, richiesti solo per le istanze risultate regolari in tale esame preliminare.
Il Fatto
La società ricorrente, ente gestore di un’Accademia di belle arti, ha presentato istanza ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 212/2005 per l’autorizzazione ad attivare, dall’anno accademico 2024/2025, un corso triennale in Decorazione. Il Ministero ha comunicato il preavviso di rigetto e, successivamente, ha respinto l’istanza con il provvedimento impugnato.
Il diniego si fondava sull’assenza dei requisiti di ammissibilità: nessun corso attivo presso l’istituzione, mancata conclusione di un ciclo triennale e assenza di un nucleo stabile di docenti. La società ha proposto ricorso, chiedendo anche una misura cautelare, rigettata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La nota ministeriale richiamata al punto 2 consente la domanda di autorizzazione esclusivamente per i corsi già attivi che abbiano concluso almeno un ciclo di tre anni, con obbligo di comprovare tale conclusione mediante i certificati di conseguimento dei titoli e la documentazione degli esami di profitto.
Il TAR richiama un proprio precedente (n. 3944/2021), reso in vicenda sovrapponibile, secondo cui il requisito del ciclo concluso, unitamente all’esperienza quinquennale nei settori AFAM, costituisce presupposto essenziale per la presentazione dell’istanza, la cui carenza ne determina l’inammissibilità in via pregiudiziale.
Nel caso concreto il requisito difetta. La stessa ricorrente, nella relazione allegata all’istanza, aveva dichiarato che negli ultimi due anni accademici non vi erano stati nuovi iscritti né studenti diplomati e che, a far data dal 2019, l’Accademia non aveva svolto alcuna attività didattica. La documentazione prodotta confermava l’assenza di titoli e di esami riferibili al triennio richiesto.
Quanto al nucleo stabile di docenti, il Collegio osserva che per tutti i docenti era stata indicata unicamente la data di un eventuale contratto futuro, senza alcun documento attestante il sinallagma contrattuale, e che erano stati inseriti solo facsimili di contratti. Ne deduce l’assenza del requisito della docenza stabile.
Priva di pregio è, infine, la doglianza relativa alla mancata acquisizione dei pareri del CNAM e dell’ANVUR. La nota ministeriale prevede che tali pareri siano richiesti solo per le istanze in regola con i requisiti di ammissibilità: l’accertata carenza di questi ultimi costituiva di per sé elemento ostativo ad ulteriori valutazioni tecniche. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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