Giudizio di ottemperanza alla sentenza sul diritto alla Carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 193 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile anche se la sentenza azionata non è munita della formula esecutiva, poiché l’apposizione di quest’ultima non è più richiesta a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) agli art. 475 cod. proc. civ. e art. 115 cod. proc. amm. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, costituisce presupposto di ammissibilità della domanda di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Accertata la persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigenti interni e senza corresponsione di compenso quando l’incarico sia affidato a soggetto già incardinato nella struttura debitrice.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 37/2024 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a conseguire il beneficio della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l’importo di 500,00 euro annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione le relative somme.

La sentenza, notificata all’Amministrazione il 21 febbraio 2024, non era stata appellata ed era passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità del ricorso in assenza di formula esecutiva apposta sulla sentenza azionata. Il Collegio osserva che il titolo è comunque passato in giudicato e che l’apposizione della formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha inciso sull’art. 475 cod. proc. civ. e sull’art. 115 cod. proc. amm.

Il giudice verifica poi il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento. Nel caso di specie il termine risulta decorso, con conseguente soddisfacimento delle condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.

Constatata l’inerzia dell’Amministrazione, non contestata in giudizio, il ricorso è accolto. Il Ministero è condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione, con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Tribunale nomina un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri a dirigenti o funzionari della Direzione competente. Poiché l’incarico è affidato a un soggetto già inserito nella struttura debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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